Assistenza - Enti pubblici - Norme della Regione Abruzzo - Istituzioni locali di assistenza - Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) - Ricorso del Governo - Termini per l'impugnazione - Applicabilità delle norme del regolamento per la procedura innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Tempestività del ricorso.
Il ricorso è tempestivo in quanto è stato notificato il 12 settembre 2011, dunque oltre il termine di sessanta giorni previsto per l'impugnazione delle leggi regionali, che è scaduto l'11 settembre 2011. La data in questione, tuttavia, è coincisa con una domenica e, pertanto, il ricorso risulta tempestivo. Infatti, a norma dell'art. 22 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), nei procedimenti davanti alla Corte si osservano, in quanto applicabili, le norme del regolamento per la procedura innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. I procedimenti giurisdizionali davanti al Consiglio di Stato sono disciplinati, ora, dal codice del processo amministrativo, approvato dall'art. 1 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il quale, all'art. 52, co. 3, prevede che «Se il giorno di scadenza è festivo il termine fissato dalla legge o dal giudice per l'adempimento è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo». Tale regola si applica dunque ai giudizi davanti alla Corte costituzionale, sia per effetto del rinvio dinamico contenuto nel citato art. 22 della legge n. 87 del 1953, sia perché - essendo espressa anche dall'art. 155, quarto comma, del codice di procedura civile - la stessa costituisce ormai principio generale dell'ordinamento.
- V. citata sentenza n. 85 del 2012.