Sentenza 161/2012 (ECLI:IT:COST:2012:161)
Massima numero 36426
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  20/06/2012;  Decisione del  20/06/2012
Deposito del 27/06/2012; Pubblicazione in G. U. 04/07/2012
Massime associate alla pronuncia:  36427  36428  36429  36430  36431  36432  36433  36434  36435


Titolo
Assistenza - Enti pubblici - Norme della Regione Abruzzo - Istituzioni locali di assistenza - Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) - Ricorso del Governo - Termini per l'impugnazione - Applicabilità delle norme del regolamento per la procedura innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Tempestività del ricorso.

Testo

Il ricorso è tempestivo in quanto è stato notificato il 12 settembre 2011, dunque oltre il termine di sessanta giorni previsto per l'impugnazione delle leggi regionali, che è scaduto l'11 settembre 2011. La data in questione, tuttavia, è coincisa con una domenica e, pertanto, il ricorso risulta tempestivo. Infatti, a norma dell'art. 22 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), nei procedimenti davanti alla Corte si osservano, in quanto applicabili, le norme del regolamento per la procedura innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. I procedimenti giurisdizionali davanti al Consiglio di Stato sono disciplinati, ora, dal codice del processo amministrativo, approvato dall'art. 1 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il quale, all'art. 52, co. 3, prevede che «Se il giorno di scadenza è festivo il termine fissato dalla legge o dal giudice per l'adempimento è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo». Tale regola si applica dunque ai giudizi davanti alla Corte costituzionale, sia per effetto del rinvio dinamico contenuto nel citato art. 22 della legge n. 87 del 1953, sia perché - essendo espressa anche dall'art. 155, quarto comma, del codice di procedura civile - la stessa costituisce ormai principio generale dell'ordinamento.

- V. citata sentenza n. 85 del 2012.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo  24/06/2011  n. 17  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 22