Assistenza - Enti pubblici - Norme della Regione Abruzzo - Istituzioni locali di assistenza - Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) - Ricorso del Governo - Eccezione di inammissibilità per inesatta indicazione del parametro interposto - Questioni e parametri identificabili con chiarezza - Reiezione.
Va respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla Regione circa l'inesatta individuazione del parametro interposto da parte del ricorrente, in quanto, se in effetti la norma interposta alla quale si correlano le questioni non è contenuta nell'art. 76, comma 7, del d.lgs. n. 12 del 2008, erroneamente invocato dal Presidente del Consiglio, bensì nell'art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008, convertito in legge n. 133 del 2008, tuttavia, l'inesatta indicazione non ha impedito alla Regione convenuta di identificare con chiarezza la consistenza delle questioni di legittimità sollevate e di svolgere pertinenti difese, risultando agevolmente enucleabile il parametro con il quale le norme censurate contrasterebbero.
- V. citata sentenza n. 533 del 2002.