Sentenza 161/2012 (ECLI:IT:COST:2012:161)
Massima numero 36427
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  20/06/2012;  Decisione del  20/06/2012
Deposito del 27/06/2012; Pubblicazione in G. U. 04/07/2012
Massime associate alla pronuncia:  36426  36428  36429  36430  36431  36432  36433  36434  36435


Titolo
Assistenza - Enti pubblici - Norme della Regione Abruzzo - Istituzioni locali di assistenza - Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) - Ricorso del Governo - Eccezione di inammissibilità per inesatta indicazione del parametro interposto - Questioni e parametri identificabili con chiarezza - Reiezione.

Testo

Va respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla Regione circa l'inesatta individuazione del parametro interposto da parte del ricorrente, in quanto, se in effetti la norma interposta alla quale si correlano le questioni non è contenuta nell'art. 76, comma 7, del d.lgs. n. 12 del 2008, erroneamente invocato dal Presidente del Consiglio, bensì nell'art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008, convertito in legge n. 133 del 2008, tuttavia, l'inesatta indicazione non ha impedito alla Regione convenuta di identificare con chiarezza la consistenza delle questioni di legittimità sollevate e di svolgere pertinenti difese, risultando agevolmente enucleabile il parametro con il quale le norme censurate contrasterebbero.

- V. citata sentenza n. 533 del 2002.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo  24/06/2011  n. 17  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto legge  25/06/2008  n. 112  art. 76    co. 7  

legge  06/08/2008  n. 133  art.