Sentenza 161/2012 (ECLI:IT:COST:2012:161)
Massima numero 36428
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
20/06/2012; Decisione del
20/06/2012
Deposito del 27/06/2012; Pubblicazione in G. U. 04/07/2012
Titolo
Assistenza - Enti pubblici - Norme della Regione Abruzzo - Istituzioni locali di assistenza - Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) - Ricorso del Governo - Ius superveniens che modifica la norma interposta - Permanenza della regola, limitativa delle assunzioni di personale, invocata dal ricorrente - Ininfluenza delle sopravvenienze normative sulle questioni sollevate.
Assistenza - Enti pubblici - Norme della Regione Abruzzo - Istituzioni locali di assistenza - Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) - Ricorso del Governo - Ius superveniens che modifica la norma interposta - Permanenza della regola, limitativa delle assunzioni di personale, invocata dal ricorrente - Ininfluenza delle sopravvenienze normative sulle questioni sollevate.
Testo
Lo ius superveniens non ha comportato rilevanti modifiche ai termini delle questioni sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri poiché nelle formulazioni normative succedutesi nel tempo permane - con modalità applicative tutte inconciliabili con alcune delle norme regionali impugnate - la regola limitativa delle assunzioni di personale, invocata dal ricorrente e contestata, quanto alla sua applicabilità alla fattispecie in esame, dalla Regione. Ne consegue che la questione risulta del pari pertinente, sia in riferimento alla precedente che alle intermedie ed alla vigente formulazione della norma impugnata.
Lo ius superveniens non ha comportato rilevanti modifiche ai termini delle questioni sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri poiché nelle formulazioni normative succedutesi nel tempo permane - con modalità applicative tutte inconciliabili con alcune delle norme regionali impugnate - la regola limitativa delle assunzioni di personale, invocata dal ricorrente e contestata, quanto alla sua applicabilità alla fattispecie in esame, dalla Regione. Ne consegue che la questione risulta del pari pertinente, sia in riferimento alla precedente che alle intermedie ed alla vigente formulazione della norma impugnata.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Abruzzo
24/06/2011
n. 17
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto legge 25/06/2008
n. 112
art. 76
co. 7
legge 06/08/2008
n. 133
art.