Sentenza 161/2012 (ECLI:IT:COST:2012:161)
Massima numero 36429
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
20/06/2012; Decisione del
20/06/2012
Deposito del 27/06/2012; Pubblicazione in G. U. 04/07/2012
Titolo
Assistenza - Enti pubblici - Norme della Regione Abruzzo - Istituzioni locali di assistenza - Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) - Gestione delle IPAB nella fase transitoria del trapasso dalle vecchie Istituzioni alle nuove Aziende - Generale divieto di ampliare la dotazione organica e di assumere personale a tempo indeterminato - Previsione di una deroga - Contrasto con la normativa statale sul contenimento della spesa per il personale degli enti locali, costituente principio di coordinamento della finanza pubblica - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.
Assistenza - Enti pubblici - Norme della Regione Abruzzo - Istituzioni locali di assistenza - Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) - Gestione delle IPAB nella fase transitoria del trapasso dalle vecchie Istituzioni alle nuove Aziende - Generale divieto di ampliare la dotazione organica e di assumere personale a tempo indeterminato - Previsione di una deroga - Contrasto con la normativa statale sul contenimento della spesa per il personale degli enti locali, costituente principio di coordinamento della finanza pubblica - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.
Testo
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, co. 2 della legge della Regione Abruzzo n. 17 del 2011. Infatti, l'art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008, convertito in legge n. 133 del 2008, dispone che, quando le spese di personale per gli enti locali e per le camere di commercio superano il 50 per cento (al momento della proposizione del ricorso la norma prevedeva il 40 per cento) delle spese correnti, gli enti in questione non possono procedere a nuove assunzioni, a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale; quando invece l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti, sono consentite deroghe parziali in relazione al turn-over. Tale disposizione ha natura di principio di coordinamento della finanza pubblica, come già riconosciuto dalle sentenze n. 148 del 2012 e n. 108 del 2011: la norma impugnata prevede invece una eccezione implicita al principio espresso dalla norma statale in quanto l'assunzione per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB) è subordinata semplicemente all'invarianza di spesa rispetto a quella sostenuta nell'esercizio precedente alla data di entrata in vigore della legge regionale stessa e al fatto che la nuova spesa risulti compatibile con le disponibilità di bilancio.
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, co. 2 della legge della Regione Abruzzo n. 17 del 2011. Infatti, l'art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008, convertito in legge n. 133 del 2008, dispone che, quando le spese di personale per gli enti locali e per le camere di commercio superano il 50 per cento (al momento della proposizione del ricorso la norma prevedeva il 40 per cento) delle spese correnti, gli enti in questione non possono procedere a nuove assunzioni, a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale; quando invece l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti, sono consentite deroghe parziali in relazione al turn-over. Tale disposizione ha natura di principio di coordinamento della finanza pubblica, come già riconosciuto dalle sentenze n. 148 del 2012 e n. 108 del 2011: la norma impugnata prevede invece una eccezione implicita al principio espresso dalla norma statale in quanto l'assunzione per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB) è subordinata semplicemente all'invarianza di spesa rispetto a quella sostenuta nell'esercizio precedente alla data di entrata in vigore della legge regionale stessa e al fatto che la nuova spesa risulti compatibile con le disponibilità di bilancio.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Abruzzo
24/06/2011
n. 17
art. 5
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto legge 25/06/2008
n. 112
art. 76
co. 7
legge 06/08/2008
n. 133
art.