Assistenza - Enti pubblici - Norme della Regione Abruzzo - Istituzioni locali di assistenza - Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) - Fase transitoria precedente l'approvazione del regolamento delle costituende ASP - Possibilità di superare eventuali carenze di personale mediante specifiche selezioni - Contrasto con la normativa statale sul contenimento della spesa per il personale degli enti locali, costituente principio di coordinamento della finanza pubblica - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale .
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, co. 4 della legge della Regione Abruzzo n. 17 del 2011. Poiché l'art. 15, comma 4, richiama l'art. 5, comma 2, dall'illegittimità di quest'ultimo deriva quella della norma in esame, sebbene essa si riferisca ad un ente (l'azienda pubblica di servizi alla persona - ASP) diverso dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB). Anche nel caso della ASP infatti non si rinviene un'univoca classificazione di tale nuova tipologia di aziende: le accomuna alle IPAB la natura di ente pubblico, le differenzia certamente da esse il carattere imprenditoriale dell'attività esercitata, improntata a criteri di economicità anche se non rivolta a fini di lucro. Nondimeno, le stesse ragioni sistematiche che inducono a ricomprendere la gestione delle IPAB nel complesso della finanza pubblica allargata ed a sottoporle a coordinamento riguardano anche le ASP, per le quali si accentua l'integrazione nella programmazione e nella gestione dei servizi sociali su base locale nonché l'esigenza che detta integrazione si ispiri a criteri di efficienza ed economicità.