Sentenza 161/2012 (ECLI:IT:COST:2012:161)
Massima numero 36431
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
20/06/2012; Decisione del
20/06/2012
Deposito del 27/06/2012; Pubblicazione in G. U. 04/07/2012
Titolo
Assistenza - Enti pubblici - Norme della Regione Abruzzo - Istituzioni locali di assistenza - Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) - Fase transitoria del trapasso dalle vecchie Istituzioni alle nuove Aziende - Temporanea assegnazione del personale dipendente e dei patrimoni delle Istituzioni al Comune affidatario delle procedure di estinzione - Contrasto con la normativa statale sul contenimento della spesa per il personale degli enti locali, costituente principio di coordinamento della finanza pubblica - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure.
Assistenza - Enti pubblici - Norme della Regione Abruzzo - Istituzioni locali di assistenza - Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) - Fase transitoria del trapasso dalle vecchie Istituzioni alle nuove Aziende - Temporanea assegnazione del personale dipendente e dei patrimoni delle Istituzioni al Comune affidatario delle procedure di estinzione - Contrasto con la normativa statale sul contenimento della spesa per il personale degli enti locali, costituente principio di coordinamento della finanza pubblica - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure.
Testo
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 3 e 4 della legge della Regione Abruzzo n. 17 del 2011. In quanto dette disposizioni stabiliscono che il personale dipendente ed i patrimoni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza siano assegnati temporaneamente ed in posizione soprannumeraria ai Comuni nei quali risultano ubicate le strutture attraverso cui esse perseguivano i loro fini istituzionali. La posizione soprannumeraria, infatti, non può evitare l'incremento degli oneri del personale e la violazione delle percentuali in relazione alle quali l'art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008 fissa i limiti strutturali per la gestione di detta categoria di spesa.
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 3 e 4 della legge della Regione Abruzzo n. 17 del 2011. In quanto dette disposizioni stabiliscono che il personale dipendente ed i patrimoni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza siano assegnati temporaneamente ed in posizione soprannumeraria ai Comuni nei quali risultano ubicate le strutture attraverso cui esse perseguivano i loro fini istituzionali. La posizione soprannumeraria, infatti, non può evitare l'incremento degli oneri del personale e la violazione delle percentuali in relazione alle quali l'art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008 fissa i limiti strutturali per la gestione di detta categoria di spesa.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Abruzzo
24/06/2011
n. 17
art. 6
co. 3
legge della Regione Abruzzo
24/06/2011
n. 17
art. 6
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto legge 25/06/2008
n. 112
art. 76
co. 7
legge 06/08/2008
n. 133
art.