Assistenza - Enti pubblici - Norme della Regione Abruzzo - Istituzioni locali di assistenza - Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) - Fase transitoria del trapasso dalle vecchie Istituzioni alle nuove Aziende - Trasferimento ai Comuni, con obbligo di successivo conferimento al patrimonio indisponibile dell'ASP territorialmente competente, delle attività socio-assistenziali e socio-educative delle Istituzioni infraregionali aventi sede legale in altra Regione - Inscindibile connessione funzionale con le disposizioni afferenti al personale, già dichiarate incostituzionali - Illegittimità costituzionale in via consequenziale - Assorbimento delle ulteriori censure.
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 6 e 7 della legge della Regione Abruzzo n. 17 del 2011. Tale norme non presentano profili di diretta interferenza con la norma interposta poiché dispongono il trasferimento ai Comuni delle strutture già destinate ad attività socio-assistenziali e socio-educative delle Istituzioni infraregionali aventi sede legale in altra Regione. Tuttavia, trasferire al Comune strutture prive del personale che le utilizza renderebbe improduttiva e disfunzionale l'operazione, risultando assolutamente inutile ed irragionevole il passaggio temporaneo di tali cespiti patrimoniali nella sfera giuridica dell'ente locale. Pertanto, in considerazione dell'inscindibile connessione funzionale esistente tra i commi 3 e 4 dell'art. 6 afferenti al personale e le due disposizioni in esame, l'illegittimità costituzionale dei primi deve estendersi in via consequenziale alle seconde, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953.