Sentenza 161/2012 (ECLI:IT:COST:2012:161)
Massima numero 36433
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  20/06/2012;  Decisione del  20/06/2012
Deposito del 27/06/2012; Pubblicazione in G. U. 04/07/2012
Massime associate alla pronuncia:  36426  36427  36428  36429  36430  36431  36432  36434  36435


Titolo
Assistenza - Enti pubblici - Norme della Regione Abruzzo - Istituzioni locali di assistenza - Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) - Divieto di ampliamento delle dotazioni organiche e di assunzione di personale a tempo indeterminato per posti vacanti in organico - Ricorso del Governo - Asserita violazione del principio del pubblico concorso per l'accesso al pubblico impiego - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, e dell'art. 15, comma 3, che sanciscono il divieto di ampliamento delle dotazioni organiche e di assunzione di personale a tempo indeterminato per posti vacanti in organico: infatti, alla stregua di tale contenuto normativo. non è configurabile una violazione dell'art. 97, terzo comma, Cost., unico parametro invocato con riguardo a dette norme.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo  24/06/2011  n. 17  art. 5  co. 1

legge della Regione Abruzzo  24/06/2011  n. 17  art. 15  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97  co. 3

Altri parametri e norme interposte