Sentenza 161/2012 (ECLI:IT:COST:2012:161)
Massima numero 36435
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
20/06/2012; Decisione del
20/06/2012
Deposito del 27/06/2012; Pubblicazione in G. U. 04/07/2012
Titolo
Assistenza - Enti pubblici - Norme della Regione Abruzzo - Istituzioni locali di assistenza - Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) - Corresponsione di una indennità al presidente e ai consiglieri di amministrazione delle ASP, commisurata a quella spettante ai direttori generali delle Aziende sanitarie locali della Regione - Contrasto con il principio di coordinamento della finanza pubblica sulla gratuità della partecipazione ad organi di enti che "comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche" - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale .
Assistenza - Enti pubblici - Norme della Regione Abruzzo - Istituzioni locali di assistenza - Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) - Corresponsione di una indennità al presidente e ai consiglieri di amministrazione delle ASP, commisurata a quella spettante ai direttori generali delle Aziende sanitarie locali della Regione - Contrasto con il principio di coordinamento della finanza pubblica sulla gratuità della partecipazione ad organi di enti che "comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche" - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale .
Testo
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, commi 8 e 9, della legge della regione Abruzzo n. 17 del 2011 - che prevede la corresponsione di un'indennità al presidente e ai consiglieri di amministrazione delle aziende pubbliche di servizi alla persona - in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. ed alla norma interposta costituita dall'art. 6, comma 2, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010 in quanto quest'ultima disposizione afferma in modo incontrovertibile il principio di gratuità della partecipazione ad organi di enti che «comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche», norma di coordinamento della finanza pubblica che si ispira alla finalità di contenimento dei costi della politica e degli apparati amministrativi ed, in quanto tale, indefettibile riferimento per la legislazione regionale.
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, commi 8 e 9, della legge della regione Abruzzo n. 17 del 2011 - che prevede la corresponsione di un'indennità al presidente e ai consiglieri di amministrazione delle aziende pubbliche di servizi alla persona - in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. ed alla norma interposta costituita dall'art. 6, comma 2, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010 in quanto quest'ultima disposizione afferma in modo incontrovertibile il principio di gratuità della partecipazione ad organi di enti che «comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche», norma di coordinamento della finanza pubblica che si ispira alla finalità di contenimento dei costi della politica e degli apparati amministrativi ed, in quanto tale, indefettibile riferimento per la legislazione regionale.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Abruzzo
24/06/2011
n. 17
art. 11
co. 8
legge della Regione Abruzzo
24/06/2011
n. 17
art. 11
co. 9
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto legge 31/05/2010
n. 78
art. 6
co. 2
legge 30/07/2010
n. 122
art.