Sentenza 162/2012 (ECLI:IT:COST:2012:162)
Massima numero 36437
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  20/06/2012;  Decisione del  20/06/2012
Deposito del 27/06/2012; Pubblicazione in G. U. 04/07/2012
Massime associate alla pronuncia:  36436  36438


Titolo
Processo amministrativo - Decreto legislativo adottato in attuazione della delega al Governo per il riordino del processo amministrativo - Controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) - Attribuzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con cognizione estesa al merito, e alla competenza funzionale del TAR Lazio, sede di Roma, anziché alla giurisdizione ordinaria - Inosservanza, da parte del legislatore delegato, del criterio direttivo secondo cui il riordino doveva tener conto della giurisprudenza delle sezioni unite civile della Corte di cassazione, formatasi specificamente sul punto - Vizio di eccesso di delega - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di ulteriori profili.

Testo

Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 76 Cost., gli articoli 133, comma 1, lettera l), 135, comma 1, lettera c), e 134, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), nella parte in cui attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con cognizione estesa al merito e alla competenza funzionale del TAR Lazio - sede di Roma, le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB). Infatti, in base alla delega conferitagli, il legislatore delegato, nel momento in cui interveniva in modo innovativo sul riparto di giurisdizione tra giudici ordinari e giudici amministrativi, doveva tenere conto della «giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori» nell'assicurare la concentrazione delle tutele, secondo quanto prescritto dalla legge di delega; invece, attribuendo le controversie relative alle sanzioni inflitte dalla CONSOB, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (con la competenza funzionale del TAR Lazio - sede di Roma, e con cognizione estesa al merito), il legislatore delegato non ha invece tenuto conto della giurisprudenza delle sezioni unite civili della Corte di cassazione, formatasi specificamente sul punto.

- In tema di legge di delegazione, v. citate sentenza n. 293 e n. 230 del 2010 .



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  02/07/2010  n. 104  art. 133  co. 1

decreto legislativo  02/07/2010  n. 104  art. 135  co. 1

decreto legislativo  02/07/2010  n. 104  art. 134  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 103  co. 1

Costituzione  art. 113  co. 1

Costituzione  art. 111  co. 2

Costituzione  art. 111  co. 7

Costituzione  art. 111  co. 8

Altri parametri e norme interposte