Sentenza 212/2023 (ECLI:IT:COST:2023:212)
Massima numero 45871
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA - Redattrice SAN GIORGIO
Udienza Pubblica del
25/10/2023; Decisione del
25/10/2023
Deposito del 04/12/2023; Pubblicazione in G. U. 06/12/2023
Titolo
Giudizio costituzionale in via incidentale – Rilevanza della questione – Procedimenti in materia di libertà personale – Cessazione dello stato di restrizione successiva alla promozione della questione – Sussistenza della rilevanza (e dell’interesse del soggetto tornato in libertà a conoscere della legittimità del provvedimento restrittivo). (Classif. 112005).
Giudizio costituzionale in via incidentale – Rilevanza della questione – Procedimenti in materia di libertà personale – Cessazione dello stato di restrizione successiva alla promozione della questione – Sussistenza della rilevanza (e dell’interesse del soggetto tornato in libertà a conoscere della legittimità del provvedimento restrittivo). (Classif. 112005).
Testo
Quando il giudice dubiti della legittimità costituzionale delle norme che regolano presupposti e condizioni del potere di convalida, la cessazione dello stato di restrizione non può essere di ostacolo al promovimento della relativa questione di legittimità costituzionale (così come colui che è stato privato della libertà personale mantiene l’interesse a una pronuncia sulla legittimità del provvedimento restrittivo, pur avendo egli, nelle more, riacquistato la libertà). (Precedenti: S. 137/2020 - mass. 43507; S. 54/1993 - mass. 19308; O. 304/1991 - mass. 17408).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte