Telecomunicazioni - Progetto strategico nazionale per l'individuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell'infrastruttura di telecomunicazione a banda larga e ultralarga, in maniera diffusa ed omogenea sull'intero territorio nazionale - Provvedimenti attuativi da adottarsi con decreto interministeriale - Attrazione in sussidiarietà in capo allo Stato della competenza legislativa regionale in materia di ordinamento delle comunicazioni, per l'esigenza di esercizio unitario della funzione amministrativa - Sussistenza dei requisiti della proporzionalità e della pertinenza rispetto allo scopo perseguito - Legittimità - Mancata previsione di un progetto concordato con la Regione interessata - Violazione del principio di leale collaborazione - Illegittimità costituzionale in parte qua .
E' costituzionalmente illegittimo il comma 3 del medesimo art. 30 del citato d.l. n. 98 del 2011, nella parte in cui non prevede che, ogniqualvolta si provveda a dare realizzazione concreta sul territorio di una singola Regione a specifici interventi attuativi del progetto strategico, ciò avvenga sulla base di un'intesa con la Regione interessata. Infatti, la Regione può essere spogliata della propria capacità di disciplinare la funzione amministrativa attratta in sussidiarietà, a condizione che ciò si accompagni alla previsione di un'intesa in sede di esercizio della funzione, con cui poter recuperare un'adeguata autonomia, che l'ordinamento riserva non già al sistema regionale complessivamente inteso, quanto piuttosto alla specifica Regione che sia stata privata di un proprio potere.
- In senso analogo, v. citate sentenze n. 383 e n. 62 del 2005, n. 6 del 2004 e n. 303 del 2003.