Sentenza 164/2012 (ECLI:IT:COST:2012:164)
Massima numero 36446
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del  20/06/2012;  Decisione del  20/06/2012
Deposito del 27/06/2012; Pubblicazione in G. U. 04/07/2012
Massime associate alla pronuncia:  36441  36442  36443  36444  36445


Titolo
Procedimento amministrativo - Iniziativa economica - Intrapresa di nuova attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o edilizia - Introduzione della disciplina sulla "segnalazione certificata di inizio attività" (SCIA) in luogo di quella sulla "denuncia di inizio attività" (DIA), sia statale che regionale - Ricorso della Regione Emilia Romagna - Asserita violazione della competenza legislativa regionale nella materia del governo del territorio - Asserita violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Asserita lesione del principio della tutela del paesaggio - Asserita interferenza nei poteri di controllo di Comuni e Regioni sull'attività edilizia - Insussistenza - Riconducibilità della disciplina alla competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, commi 4-bis e 4-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, impugnato dalla Regione Liguria e dalla Regione Emilia-Romagna, nella parte in cui, prevedendo dettagliatamente il comma 4-bis, con riferimento ad ambiti non edilizi, i moduli procedimentali destinati a sostituire in modo automatico tutte le discipline regionali in materia di DIA e le modalità d'intervento attraverso l'esercizio del potere d'inibizione e di conformazione dell'attività, violerebbe spazi di legislazione regionale residuale, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost., in particolare con riferimento a commercio, artigianato, turismo e attività produttive in genere, nonché i poteri di controllo delle amministrazioni locali rimessi dall'art. 114, secondo comma, Cost., all'autonomia dei poteri degli enti locali, e le funzioni amministrative dei Comuni disposte dall'art. 118, primo comma, Cost., e inoltre, con riferimento all'ambito edilizio, prevedendo la possibilità di iniziare l'attività costruttiva alla data di presentazione della segnalazione, senza stabilire una clausola di salvezza per le diverse disposizioni previste per la DIA edilizia, la disposizione censurata violerebbe l'art. 3 Cost., con riguardo ai principi di ragionevolezza e proporzionalità, nonché l'art. 97, primo comma, Cost., con riguardo al principio di buon andamento dell'attività amministrativa, per determinare un inammissibile sbilanciamento a favore dell'interesse ad una rapida definizione delle procedure abilitative edilizie, con sacrificio delle esigenze della tutela del territorio e dell'organizzazione delle stesse amministrazioni cui è affidato il potere di verifica, e nella parte in cui il comma 4-ter, qualificando la disciplina della SCIA come attinente alla tutela della concorrenza e costituente livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, nonché stabilendo che la nuova disciplina sulla SCIA, si sostituisce a quella già esistente in tema di DIA, con conseguente modifica non soltanto della previgente normativa statale ma anche regionale, violerebbe le competenze regionali quali il governo del territorio, la tutela della salute, l'ordinamento degli uffici regionali, l'artigianato, il turismo, il commercio, in forza dell'art. 117, commi terzo e quarto, Cost. Posto che l'ambito applicativo della disciplina, diretto alla generalità dei cittadini, che trascende la materia della concorrenza, giustifica il richiamo al livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e permette una restrizione dell'autonomia legislativa delle Regioni, giustificata dallo scopo di assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti civili e sociali tutelati dalla stessa Costituzione, il riconoscimento della possibilità di dare immediato inizio ad una determinata attività, fermo restando l'esercizio dei poteri inibitori da parte della pubblica amministrazione, ricorrendone gli estremi, e fatto salvo il potere della stessa pubblica amministrazione di assumere determinazioni in via di autotutela, assicura la prestazione specifica di una attività amministrativa circoscritta all'inizio della fase procedimentale, strutturata secondo un modello ad efficacia legittimante immediata, che attiene al principio di semplificazione dell'azione amministrativa ed è finalizzata ad agevolare l'iniziativa economica, tutelando il diritto dell'interessato ad un sollecito esame, da parte della pubblica amministrazione competente, dei presupposti di diritto e di fatto che autorizzano l'iniziativa medesima, che può riguardare anche la materia edilizia, come ora in modo espresso dispone l'art. 5, comma 1, lettera b), e comma 2, lettere b) e c), del d.l. n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2011, entro i limiti e con le esclusioni previsti.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  13/05/2011  n. 70  art. 5  co. 1

decreto-legge  13/05/2011  n. 70  art. 5  co. 2

decreto-legge  13/05/2011  n. 70  art. 5  co. 2

legge  12/07/2011  n. 106  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 9  co. 2

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 114

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte