Processo penale - Processo minorile - Applicabilità di pena pecuniaria o sanzione sostitutiva - Possibilità per il giudice dell'udienza preliminare di emettere sentenza di condanna con riduzione della pena fino alla metà rispetto al minimo edittale, ove vi sia richiesta del pubblico ministero - Lamentata rimessione dell'attivazione del meccanismo di definizione processuale al "mero arbitrio" del pubblico ministero - Richiesta di intervento additivo o manipolativo senza indicazione della alternativa auspicata - Oscurità e indeterminatezza del petitum - Inammissibilità della questione.
È inammissibile, per indeterminatezza del petitum non essendo specificato il contenuto dell'intervento additivo o manipolativo richiesto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 2, del d.P.R. n. 448 del 1988 - sollevata in riferimento agli artt. 101, secondo comma e 111, secondo e quinto comma, Cost., nonché al principio di ragionevolezza - censurato nella parte in cui, nello stabilire che se vi è richiesta del pubblico ministero il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di condanna quando ritiene applicabile una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, nel qual caso la pena può essere diminuita fino alla metà rispetto al minimo edittale, lascerebbe al mero arbitrio del pubblico ministero l'attivazione di tale meccanismo di definizione del processo minorile. La questione resterebbe inammissibile anche qualora fosse stato invocato congiuntamente il riconoscimento di un potere officioso del giudice e l'attribuzione all'imputato e al suo difensore del potere di richiedere la condanna a pena pecuniaria o a sanzione sostitutiva: la prima soluzione, infatti, non sarebbe costituzionalmente obbligata ma fortemente asistematica, costituendo l'unico caso in cui il giudice emetterebbe una sentenza di condanna sulla base di elementi non raccolti nel dibattimento, senza il consenso dell'imputato; la seconda soluzione sarebbe inammissibile per difetto di rilevanza, posto che l'imputato non ha prestato personalmente il consenso risultando irreperibile e il rimettente non ha specificato se il difensore sia o meno munito di procura speciale a tal fine.