Sentenza 166/2012 (ECLI:IT:COST:2012:166)
Massima numero 36449
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  20/06/2012;  Decisione del  20/06/2012
Deposito del 27/06/2012; Pubblicazione in G. U. 04/07/2012
Massime associate alla pronuncia:  36448  36450  36451


Titolo
Impiego pubblico - Incompatibilità - Esercizio della professione forense - Reintroduzione del divieto per i dipendenti pubblici part-time con orario fino al 50% di quello a tempo pieno - Eccepito difetto di rilevanza della norma sospettata di illegittimità ai fini della definizione del giudizio principale - Reiezione.

Testo
Va respinta l'eccezione di inammissibilità della questione in quanto la Corte rimettente avrebbe dovuto decidere il ricorso senza fare applicazione della norma impugnata, ossia dell'art. 2 della legge n. 339 del 2003. Difatti, secondo quanto ritenuto dalla Corte con la sentenza n. 390 del 2006, la normativa nazionale di recepimento della direttiva intesa ad agevolare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello di acquisizione della qualifica professionale prevede espressamente che tutte le norme sulle incompatibilità si applicano anche all'avvocato "stabilito" o "integrato".

Atti oggetto del giudizio

legge  25/11/2003  n. 339  art. 1  co. 

legge  25/11/2003  n. 339  art. 2  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 35

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte