Sentenza 166/2012 (ECLI:IT:COST:2012:166)
Massima numero 36450
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
20/06/2012; Decisione del
20/06/2012
Deposito del 27/06/2012; Pubblicazione in G. U. 04/07/2012
Titolo
Impiego pubblico - Incompatibilità - Esercizio della professione forense - Reintroduzione del divieto per i dipendenti pubblici part-time con orario fino al 50% di quello a tempo pieno - Eccezione delle parti private di erroneità del presupposto interpretativo per omessa interpretazione costituzionalmente orientata - Reiezione.
Impiego pubblico - Incompatibilità - Esercizio della professione forense - Reintroduzione del divieto per i dipendenti pubblici part-time con orario fino al 50% di quello a tempo pieno - Eccezione delle parti private di erroneità del presupposto interpretativo per omessa interpretazione costituzionalmente orientata - Reiezione.
Testo
Va respinta l'eccezione di inammissibilità della questione relativa all'art. 2 della legge n. 339 del 2003 per erroneità del presupposto interpretativo adottato dal rimettente per non aver esso effettuato un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa censurata. Invero, il significato letterale e sistematico della formulazione della norma impugnata non consente altra ricostruzione esegetica che quella - coerente con il reintrodotto divieto di svolgimento contemporaneo delle due attività - dell'imposizione di una scelta per l'una o per l'altra, da esprimere entro un determinato periodo, a quanti si fossero trovati nella condizione, ora non più consentita, di pubblici dipendenti (part-time) e di avvocati.
Va respinta l'eccezione di inammissibilità della questione relativa all'art. 2 della legge n. 339 del 2003 per erroneità del presupposto interpretativo adottato dal rimettente per non aver esso effettuato un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa censurata. Invero, il significato letterale e sistematico della formulazione della norma impugnata non consente altra ricostruzione esegetica che quella - coerente con il reintrodotto divieto di svolgimento contemporaneo delle due attività - dell'imposizione di una scelta per l'una o per l'altra, da esprimere entro un determinato periodo, a quanti si fossero trovati nella condizione, ora non più consentita, di pubblici dipendenti (part-time) e di avvocati.
Atti oggetto del giudizio
legge
25/11/2003
n. 339
art. 1
co.
legge
25/11/2003
n. 339
art. 2
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 35
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte