Sentenza 166/2012 (ECLI:IT:COST:2012:166)
Massima numero 36451
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
20/06/2012; Decisione del
20/06/2012
Deposito del 27/06/2012; Pubblicazione in G. U. 04/07/2012
Titolo
Impiego pubblico - Incompatibilità - Esercizio della professione forense - Reintroduzione del divieto per i dipendenti pubblici part-time con orario fino al 50% di quello a tempo pieno - Lamentata lesione del legittimo affidamento fondato sulla situazione normativa preesistente - Asserita violazione del principio di ragionevolezza, nonché del diritto al lavoro e della libertà di iniziativa economica - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Impiego pubblico - Incompatibilità - Esercizio della professione forense - Reintroduzione del divieto per i dipendenti pubblici part-time con orario fino al 50% di quello a tempo pieno - Lamentata lesione del legittimo affidamento fondato sulla situazione normativa preesistente - Asserita violazione del principio di ragionevolezza, nonché del diritto al lavoro e della libertà di iniziativa economica - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge n. 339 del 2003 in quanto la Corte ha già dato risposta negativa ai dubbi di legittimità costituzionale della normativa in oggetto con la sentenza n. 390 del 2006 con riguardo agli artt. 4 e 35 Cost. Ha, infatti, statuito che essi, nel garantire il diritto al lavoro, ne rimettono l'attuazione, quanto ai tempi e ai modi, alla discrezionalità del legislatore, che, nella specie, non può dirsi avere malamente esercitato il suo potere. Quanto all'art. 41 Cost., il parametro è in conferente in quanto i dipendenti pubblici non svolgono servizi configuranti un'attività economica e la loro attività non può essere considerata come quella di un'impresa; Quanto al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. il fatto che l'esercizio dell'attività professionale da parte di pubblici dipendenti (a tempo parziale ridotto entro il 50%) fosse stato in precedenza giudicato non assolutamente irragionevole ed illogico non poteva inibire al legislatore, nella sua discrezionalità, di reintrodurre per i medesimi il divieto d'iscrizione agli albi degli avvocati. Sicché, il divieto de quo è stato ritenuto coerente con la caratteristica - peculiare della professione forense (tra quelle il cui esercizio è condizionato all'iscrizione in un albo) - dell'incompatibilità con qualsiasi "impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario" (art. 3 del r.d.l. n. 1578 del 1933, recante "Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore"). Quanto al principio del legittimo affidamento riposto nella sicurezza giuridica per la circostanza che il contemporaneo esercizio dell'attività di dipendente part-time e di avvocato fosse in precedenza consentito, esso trova sì copertura costituzionale nell'art. 3 Cost., ma non già in termini assoluti e inderogabili. Da un lato, infatti, la fiducia nella permanenza nel tempo di un determinato assetto regolatorio dev'essere consolidata, dall'altro, l'intervento normativo incidente su di esso deve risultare sproporzionato. Con la conseguenza che non è interdetto al legislatore di emanare disposizioni le quali vengano a modificare in senso sfavorevole per i beneficiari la disciplina dei rapporti di durata, anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti, unica condizione essendo che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto. Orbene, la normativa transitoria dettata dall'art. 2 della legge in oggetto ha concesso ai dipendenti pubblici part-time un primo periodo di durata triennale onde esercitare l'opzione per l'uno o per l'altro percorso professionale e, poi, ancora un altro di durata quinquennale ai fini dell'eventuale richiesta di rientro in servizio.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge n. 339 del 2003 in quanto la Corte ha già dato risposta negativa ai dubbi di legittimità costituzionale della normativa in oggetto con la sentenza n. 390 del 2006 con riguardo agli artt. 4 e 35 Cost. Ha, infatti, statuito che essi, nel garantire il diritto al lavoro, ne rimettono l'attuazione, quanto ai tempi e ai modi, alla discrezionalità del legislatore, che, nella specie, non può dirsi avere malamente esercitato il suo potere. Quanto all'art. 41 Cost., il parametro è in conferente in quanto i dipendenti pubblici non svolgono servizi configuranti un'attività economica e la loro attività non può essere considerata come quella di un'impresa; Quanto al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. il fatto che l'esercizio dell'attività professionale da parte di pubblici dipendenti (a tempo parziale ridotto entro il 50%) fosse stato in precedenza giudicato non assolutamente irragionevole ed illogico non poteva inibire al legislatore, nella sua discrezionalità, di reintrodurre per i medesimi il divieto d'iscrizione agli albi degli avvocati. Sicché, il divieto de quo è stato ritenuto coerente con la caratteristica - peculiare della professione forense (tra quelle il cui esercizio è condizionato all'iscrizione in un albo) - dell'incompatibilità con qualsiasi "impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario" (art. 3 del r.d.l. n. 1578 del 1933, recante "Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore"). Quanto al principio del legittimo affidamento riposto nella sicurezza giuridica per la circostanza che il contemporaneo esercizio dell'attività di dipendente part-time e di avvocato fosse in precedenza consentito, esso trova sì copertura costituzionale nell'art. 3 Cost., ma non già in termini assoluti e inderogabili. Da un lato, infatti, la fiducia nella permanenza nel tempo di un determinato assetto regolatorio dev'essere consolidata, dall'altro, l'intervento normativo incidente su di esso deve risultare sproporzionato. Con la conseguenza che non è interdetto al legislatore di emanare disposizioni le quali vengano a modificare in senso sfavorevole per i beneficiari la disciplina dei rapporti di durata, anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti, unica condizione essendo che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto. Orbene, la normativa transitoria dettata dall'art. 2 della legge in oggetto ha concesso ai dipendenti pubblici part-time un primo periodo di durata triennale onde esercitare l'opzione per l'uno o per l'altro percorso professionale e, poi, ancora un altro di durata quinquennale ai fini dell'eventuale richiesta di rientro in servizio.
Atti oggetto del giudizio
legge
25/11/2003
n. 339
art. 1
co.
legge
25/11/2003
n. 339
art. 2
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 35
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte