Sentenza 167/2012 (ECLI:IT:COST:2012:167)
Massima numero 36452
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del  20/06/2012;  Decisione del  20/06/2012
Deposito del 27/06/2012; Pubblicazione in G. U. 04/07/2012
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Reati e pene - Circolazione stradale - Reato di guida sotto l'influenza dell'alcool - Conducenti "a rischio elevato" - Sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità - Esclusione - Asserita violazione dei principi di eguaglianza e della finalità rieducativa della pena - Erroneità del presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione.

Testo
E' infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186-bis, comma 6, cod. strada, aggiunto dall'art. 33, comma 2, della l. n. 120 del 2010, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui - nel prevedere che alle fattispecie di guida sotto l'influenza dell'alcool da parte dei conducenti "a rischio elevato", indicati dal comma 1 dello stesso articolo, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6, 8 e 9 dell'art. 186 cod. strada - non richiama anche il comma 9-bis del medesimo art. 186, in forza del quale la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità, di cui all'art. 54 del d.lgs. n. 274 del 2000. Invero il rimettente, nel prospettare la violazione del principio di eguaglianza e del principio della finalità rieducativa della pena, ritiene che, alla luce del dato normativo, sia riservato alla fattispecie considerata un trattamento irrazionalmente deteriore rispetto a quello applicabile ai medesimi conducenti "a rischio elevato" che guidino in stato di alterazione psico-fisica conseguente (non all'assunzione di alcool, bensì) all'uso di sostanza stupefacenti (art, 18, comma 1, terzo periodo, cod. strada): in tal modo, tuttavia, la censura sollevata muove dall'erroneo presupposto interpretativo in forza del quale le ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 186-bis cod. strada identifichino una fattispecie autonome di reato, mentre un complesso di argomenti di ordine letterale, logico e sistematico indicano che si tratta, viceversa, di mere circostanze aggravanti della figura "generica" di guida sotto l'influenza dell'alcool descritta dal medesimo art. 186, con conseguente applicabilità della disciplina prevista per tale fattispecie base, ivi compreso il citato comma 9-bis, in tema di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità.

Atti oggetto del giudizio

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 186  co. 6

 29/07/2010  n. 120  art. 33  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte