Commercio - Esercizi commerciali con superficie di vendita inferiore ai metri quadrati 400, insediati in centri commerciali - Possibilità di usufruire delle deroghe all'obbligo di chiusura festiva e domenicale - Esclusione - Ius superveniens statale - Necessità di nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Devono essere restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale degli articoli 19, 29-bis e 30, comma 2, lettera b), della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2005, n. 29, concernenti la possibilità di usufruire delle deroghe all'obbligo di chiusura festiva e domenicale per esercizi commerciali con superficie di vendita inferiore ai metri quadrati 400, insediati in centri commerciali. Infatti, è intervenuto nel frattempo una nuova disciplina legislativa statale, la quale stabilisce che «le attività commerciali [...] sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: [...] d-bis) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio». È quindi necessaria una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza da parte del giudice rimettente.
- Sulla restituzione degli atti per ius superveniens, vedi ordinanze n. 145, n. 38 e, soprattutto, ordinanza n. 12 del 2010 n. 59 del 2012 con la quale la Corte ha già deciso nel senso sopraindicato in ordine ad altre 38 ordinanze emesse dal medesimo rimettente e identiche a quella oggetto del presente giudizio.