Ordinanza 169/2012 (ECLI:IT:COST:2012:169)
Massima numero 36454
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del
20/06/2012; Decisione del
20/06/2012
Deposito del 27/06/2012; Pubblicazione in G. U. 04/07/2012
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Impiego pubblico - Obbligo di residenza nel luogo ove ha sede l'ufficio - Inosservanza - Ritenuto effetto ostativo alla indennizzabilità dell'infortunio in itinere - Omessa considerazione della giurisprudenza e della normativa di riferimento - Carenza di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità.
Impiego pubblico - Obbligo di residenza nel luogo ove ha sede l'ufficio - Inosservanza - Ritenuto effetto ostativo alla indennizzabilità dell'infortunio in itinere - Omessa considerazione della giurisprudenza e della normativa di riferimento - Carenza di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità.
Testo
Va dichiarata la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del d.P.R. n. 3 del 1957 per carenza di motivazione sulla sua rilevanza e non manifesta infondatezza in quanto il giudice a quo ha omesso di prendere in esame sia la normativa di riferimento sul riconoscimento della causa di servizio del dipendente pubblico, che, in ipotesi, dovrebbe giustificare l'incidenza della situazione di rilievo disciplinare supposta dalla norma impugnata ai fini di detto riconoscimento, sia la stessa disciplina in materia di infortunio in itinere, così che risulta trascurata quella giurisprudenza che, quanto all'infortunio in itinere, nel delibare l'esistenza del nesso eziologico tra l'evento e la percorrenza del tragitto normale tra il luogo di lavoro e quello di "abitazione", per tale ha inteso non solo il luogo di personale dimora del lavoratore ma anche quello (ove diverso) in cui si trovi la sua famiglia.
Va dichiarata la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del d.P.R. n. 3 del 1957 per carenza di motivazione sulla sua rilevanza e non manifesta infondatezza in quanto il giudice a quo ha omesso di prendere in esame sia la normativa di riferimento sul riconoscimento della causa di servizio del dipendente pubblico, che, in ipotesi, dovrebbe giustificare l'incidenza della situazione di rilievo disciplinare supposta dalla norma impugnata ai fini di detto riconoscimento, sia la stessa disciplina in materia di infortunio in itinere, così che risulta trascurata quella giurisprudenza che, quanto all'infortunio in itinere, nel delibare l'esistenza del nesso eziologico tra l'evento e la percorrenza del tragitto normale tra il luogo di lavoro e quello di "abitazione", per tale ha inteso non solo il luogo di personale dimora del lavoratore ma anche quello (ove diverso) in cui si trovi la sua famiglia.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
10/01/1957
n. 3
art. 12
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 16
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 98
Altri parametri e norme interposte