Straniero - Decreto prefettizio di espulsione - Immediata esecutività "anche se sottoposto a gravame o impugnativa" - Ritenuta preclusione di provvedimenti giudiziali di sospensione cautelare - Oscurità e contraddittorietà del petitum - Manifesta inammissibilità delle questioni.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 10, terzo comma, 24 e 113 Cost. - dell'art. 13, commi 3 ed 8, del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dall'art. 1 del d.l. n. 241 del 2004, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della l. n. 271 del 2004, ritenendo in contrasto con i parametri invocati la previsione secondo cui il decreto prefettizio di espulsione è immediatamente esecutivo "anche se sottoposto a gravame o impugnativa" (comma 3 del citato art. 13), con conseguente preclusione di provvedimenti cautelari di sospensione ad opera del giudice dell'impugnazione, anche quando l'espulsione consegua al rigetto di una domanda di protezione internazionale, a sua volta impugnato presso il diverso giudice competente. Invero, la domanda rivolta alla Corte ha carattere oscuro e contradditorio, posto che, senza una chiara distinzione fra opzioni incompatibili, sembra invocata per un verso l'efficacia sospensiva dell'impugnazione proposta contro il decreto di espulsione, e per altro verso viene sollecitato il conferimento al giudice di poteri cautelari di sospensione, che avrebbero senso solo in quanto mancasse un effetto sospensivo dell'impugnazione; e che, inoltre, analoga contraddittorietà - in uno con il difetto di rilevanza - emerge alla luce del provvedimento sospensivo assunto dal rimettente con il dispositivo della propria ordinanza, certamente riferito agli effetti dell'impugnato decreto di espulsione, avendo altresì il giudice a quo stabilito "ex lege" la sospensione nel momento stesso in cui lamentava la carenza del corrispondente potere cautelare, riferendosi peraltro ad una "legge" non meglio specificata.
- Sull'inammissibilità di questioni formulate in modo contraddittorio v., tra le altre, le ordinanze nn. 127/2009 e 94/2012.