Sentenza 171/2012 (ECLI:IT:COST:2012:171)
Massima numero 36456
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del
02/07/2012; Decisione del
02/07/2012
Deposito del 06/07/2012; Pubblicazione in G. U. 11/07/2012
Titolo
Parchi - Edilizia e urbanistica -Turismo - Norme della Regione Lazio - Strutture ricettive all'aria aperta - Elencazione dei mezzi e manufatti che possono essere installati o realizzati nelle strutture ricettive medesime - Ricorso del Governo - Paventata possibilità di realizzare strutture edilizie in aree protette senza l'acquisizione del necessario parere degli enti gestori - Asserita violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Parchi - Edilizia e urbanistica -Turismo - Norme della Regione Lazio - Strutture ricettive all'aria aperta - Elencazione dei mezzi e manufatti che possono essere installati o realizzati nelle strutture ricettive medesime - Ricorso del Governo - Paventata possibilità di realizzare strutture edilizie in aree protette senza l'acquisizione del necessario parere degli enti gestori - Asserita violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Lazio 13 agosto 2011, n. 14, recante: «Disciplina delle strutture turistiche ricettive all'aria aperta. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successiva modifiche) e successive modifiche», nella parte in cui, sostituendo il comma 4 dell'art. 23 della legge regionale n. 13 del 2007, consentirebbe la realizzazione di strutture edilizie permanenti, atte a determinare un mutamento dello stato dei luoghi e del relativo ambiente anche nelle aree protette, senza l'acquisizione del necessario parere degli enti gestori dell'area stessa, in violazione della normativa statale in materia di tutela dell'ambiente (artt. 11, commi 1 e 3, e 13 della legge n. 394 del 1991), dato che la norma, che ha carattere solo descrittivo, si limita a definire la nozione di strutture ricettive all'aria aperta e ad indicare quali mezzi e manufatti possono essere installati o realizzati in esse, senza alcun accenno alle aree protette, la cui disciplina, dunque, non viene in rilievo, o ai titoli abilitativi edilizi, per i quali non apporta alcuna deroga.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Lazio 13 agosto 2011, n. 14, recante: «Disciplina delle strutture turistiche ricettive all'aria aperta. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successiva modifiche) e successive modifiche», nella parte in cui, sostituendo il comma 4 dell'art. 23 della legge regionale n. 13 del 2007, consentirebbe la realizzazione di strutture edilizie permanenti, atte a determinare un mutamento dello stato dei luoghi e del relativo ambiente anche nelle aree protette, senza l'acquisizione del necessario parere degli enti gestori dell'area stessa, in violazione della normativa statale in materia di tutela dell'ambiente (artt. 11, commi 1 e 3, e 13 della legge n. 394 del 1991), dato che la norma, che ha carattere solo descrittivo, si limita a definire la nozione di strutture ricettive all'aria aperta e ad indicare quali mezzi e manufatti possono essere installati o realizzati in esse, senza alcun accenno alle aree protette, la cui disciplina, dunque, non viene in rilievo, o ai titoli abilitativi edilizi, per i quali non apporta alcuna deroga.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lazio
13/08/2011
n. 14
art. 1
co.
legge della Regione Lazio
06/08/2007
n. 13
art. 23
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte