Parchi - Edilizia e urbanistica -Turismo - Norme della Regione Lazio - Strutture ricettive all'aria aperta collocate all'interno di aree naturali protette regionali - Installazione e rimessaggio dei mezzi mobili di pernottamento - Possibilità di realizzare strutture (preingressi e cucinotti) permanentemente collocate, in assenza di titolo abilitativo edilizio nonché del parere degli organi titolari di gestione del parco - Mancata previsione di verifiche e controlli che permettano di riscontrare il presunto carattere precario e temporaneo dell'installazione - Contrasto con la legge quadro sulle aree protette - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.
E' illegittimo l'art. 2 della legge della Regione Lazio 13 agosto 2011, n. 14, recante: «Disciplina delle strutture turistiche ricettive all'aria aperta. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successiva modifiche) e successive modifiche», nella parte in cui, mediante l'introduzione del comma 1 dell'art. 25-bis della legge regionale n. 13 del 2007, definisce attività edilizia libera e non soggetta a titolo abilitativo edilizio, l'installazione e il rimessaggio, entro il perimetro delle strutture ricettive all'aria aperta, di mezzi mobili di pernottamento (da identificare in roulottes, caravans, maxicaravans, case mobili, e altre strutture non permanentemente infisse al suolo e di facile rimozione), e dei relativi preingressi e cucinotti, senza stabilire prescrizioni, né limitazioni quantitative alle realizzazioni, né possibilità di controllo e di verifica del conseguente impatto ambientale, ponendosi in contrasto con la normativa statale di protezione dell'ambiente, in particolare con l'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), che prevede l'adozione di regolamenti delle aree protette (comma 1, lettera d), pone il divieto di attività ed opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati (comma 3), prevede il nulla osta dell'Ente parco per il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative a interventi, impianti ed opere all'interno del parco stesso (art. 13), essendo escluso che detti interventi possano considerarsi attività edilizia libera alla stregua della normativa statale, considerandosi che testualmente l'art. 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) individua, tra gli altri, come interventi di nuova costruzione, quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio e statuisce che sono comunque da considerarsi tali (art. 3, comma 1, lettera e) numero 5) manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee.
- Sull'attinenza della disciplina delle aree protette alla materia tutela dell'ambiente, vedi, cit., sent. n. 44 del 2011 e n. 387 del 2008.
- Sulla possibilità di interventi regionali in ampliamento dei livelli di tutela e non derogatori in senso peggiorativo vedi, cit., sent. n. 235 del 2011, n. 225 e n. 12 del 2009.
- Sulla qualificazione come normativa di dettaglio della disciplina avente ad oggetto la installazione di mezzi mobili di pernottamento e dei relativi rimessaggi, vedi, cit., sent. n. 278 del 2010.