Sentenza 171/2012 (ECLI:IT:COST:2012:171)
Massima numero 36458
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del
02/07/2012; Decisione del
02/07/2012
Deposito del 06/07/2012; Pubblicazione in G. U. 11/07/2012
Titolo
Parchi - Edilizia e urbanistica -Turismo - Norme della Regione Lazio - Strutture ricettive all'aria aperta collocate all'interno di aree naturali protette regionali - Disposizione transitoria, nelle more dell'approvazione del piano e del regolamento del parco, per la realizzazione di interventi di adeguamento - Necessità di previa comunicazione all'ente gestore dell'area, il quale può dettare specifiche modalità realizzative dell'intervento - Ricorso del Governo - Asserita violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente -Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Parchi - Edilizia e urbanistica -Turismo - Norme della Regione Lazio - Strutture ricettive all'aria aperta collocate all'interno di aree naturali protette regionali - Disposizione transitoria, nelle more dell'approvazione del piano e del regolamento del parco, per la realizzazione di interventi di adeguamento - Necessità di previa comunicazione all'ente gestore dell'area, il quale può dettare specifiche modalità realizzative dell'intervento - Ricorso del Governo - Asserita violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente -Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Lazio 13 agosto 2011, n. 14, recante: «Disciplina delle strutture turistiche ricettive all'aria aperta. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successiva modifiche) e successive modifiche», nella parte in cui, mediante l'introduzione del comma 8 dell'art. 25-bis della legge regionale n. 13 del 2007, nel primo periodo stabilisce che, nelle strutture ricettive all'aria aperta collocate nei territori ricadenti nelle aree naturali protette di cui alla legge regionale n. 29 del 1997 e successive modifiche, nelle more dell'approvazione del piano e del regolamento di cui agli articoli 26 e 27 della stessa, sono consentiti gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b) e c) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nonché, previa comunicazione all'ente gestore dell'area, il quale può dettare, nel termine di trenta giorni, specifiche modalità realizzative dell'intervento, quelli necessari per l'adeguamento alle prescrizioni di cui al regolamento adottato ai sensi dell'art. 56 per la prima classificazione delle strutture o per la loro riclassificazione migliorativa, trattandosi di disposizione transitoria, che si richiama alla normativa statale e che, quanto agli altri interventi di adeguamento menzionati, dispone una preventiva comunicazione all'ente gestore dell'area, il quale può adottare le iniziative nella norma stessa indicate.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Lazio 13 agosto 2011, n. 14, recante: «Disciplina delle strutture turistiche ricettive all'aria aperta. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successiva modifiche) e successive modifiche», nella parte in cui, mediante l'introduzione del comma 8 dell'art. 25-bis della legge regionale n. 13 del 2007, nel primo periodo stabilisce che, nelle strutture ricettive all'aria aperta collocate nei territori ricadenti nelle aree naturali protette di cui alla legge regionale n. 29 del 1997 e successive modifiche, nelle more dell'approvazione del piano e del regolamento di cui agli articoli 26 e 27 della stessa, sono consentiti gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b) e c) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nonché, previa comunicazione all'ente gestore dell'area, il quale può dettare, nel termine di trenta giorni, specifiche modalità realizzative dell'intervento, quelli necessari per l'adeguamento alle prescrizioni di cui al regolamento adottato ai sensi dell'art. 56 per la prima classificazione delle strutture o per la loro riclassificazione migliorativa, trattandosi di disposizione transitoria, che si richiama alla normativa statale e che, quanto agli altri interventi di adeguamento menzionati, dispone una preventiva comunicazione all'ente gestore dell'area, il quale può adottare le iniziative nella norma stessa indicate.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lazio
06/08/2007
n. 13
art. 25
co. 8
legge della Regione Lazio
13/08/2011
n. 14
art. 2
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte