Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento - Inammissibilità della questione (nel caso di specie: inammissibilità della questione di legittimità costituzionale di norma che stabilisce i termini del riesame giurisdizionale del trattenimento disposto dal questore nei confronti dello straniero che, in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento o di espulsione, richieda protezione internazionale). (Classif. 112003).
Dal vizio di non completa ricostruzione del quadro normativo rilevante discende l’inammissibilità della questione. (Precedenti: S. 257/2022 - mass. 45247; S. 256/2022 - mass. 45199; S. 225/2022 - mass. 45092; S. 123/2021 - mass. 43987; S. 15/2021 - mass. 43572).
(Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento all’art. 13 Cost., dal Tribunale di Milano, sez. immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, dell’art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015, nella parte in cui implica che il termine di 48 ore per richiedere la convalida del trattenimento disposto dal questore non decorra, anche nel caso di trattenimento del richiedente protezione internazionale che si trova già trattenuto, perché in attesa dell’esecuzione di un provvedimento di respingimento o di espulsione, dal momento in cui si considera avere il soggetto trattenuto acquisito la qualità di richiedente protezione internazionale. Il rimettente ha omesso di farsi carico della norma che si rinviene nell’ultimo periodo della disposizione censurata, con cui il legislatore – stabilendo che i termini di restrizione della libertà personale dello straniero sono sospesi fino a quando non sopraggiunga la decisione sulla convalida, che può permettere la protrazione del trattenimento per un massimo di altri sessanta giorni – ha inteso disciplinare lo status libertatis nel tempo che intercorre tra la presentazione della domanda di protezione internazionale e il preliminare esame di essa da parte dell’autorità amministrativa, quanto alla eventuale protrazione, nei casi indicati dalla legge, del restringimento in corso. Se la norma non permette all’autorità giudiziaria di rilevare la carenza del titolo restrittivo per tale periodo, resta comunque integro il potere del giudice di valutarla, nei limiti delle proprie competenze, con riferimento al fascio delle garanzie assicurate dall’art. 13 Cost., e, in particolare, alla regola che impone alla legge di determinare i termini massimi dei trattenimenti disposti in via preventiva, allo scopo di evitare che essi si prolunghino indefinitamente, anche a causa di prassi applicative distorte).