Sentenza 171/2012 (ECLI:IT:COST:2012:171)
Massima numero 36459
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del
02/07/2012; Decisione del
02/07/2012
Deposito del 06/07/2012; Pubblicazione in G. U. 11/07/2012
Titolo
Parchi - Edilizia e urbanistica -Turismo - Norme della Regione Lazio - Strutture ricettive all'aria aperta collocate all'interno di aree naturali protette regionali - Strutture precedentemente perimetrate, inserite negli strumenti urbanistici vigenti, già autorizzate all'esercizio ricettivo e ricadenti nei parchi successivamente istituiti - Installazione, rimozione, spostamento di mezzi mobili di pernottamento - Preventivo parere degli enti gestori - Esonero - Contrasto con la legge quadro sulle aree protette - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.
Parchi - Edilizia e urbanistica -Turismo - Norme della Regione Lazio - Strutture ricettive all'aria aperta collocate all'interno di aree naturali protette regionali - Strutture precedentemente perimetrate, inserite negli strumenti urbanistici vigenti, già autorizzate all'esercizio ricettivo e ricadenti nei parchi successivamente istituiti - Installazione, rimozione, spostamento di mezzi mobili di pernottamento - Preventivo parere degli enti gestori - Esonero - Contrasto con la legge quadro sulle aree protette - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.
Testo
E' illegittimo l'art. 1 della legge della Regione Lazio 13 agosto 2011, n. 14, recante: «Disciplina delle strutture turistiche ricettive all'aria aperta. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successiva modifiche) e successive modifiche», nella parte in cui, mediante l'introduzione del comma 8 dell'art. 25-bis della legge regionale n. 13 del 2007, nel secondo periodo dispone che nelle strutture precedentemente perimetrate, inserite negli strumenti urbanistici vigenti, regolarmente autorizzate all'esercizio ricettivo e ricadenti nei parchi successivamente istituiti, l'installazione, la rimozione e/o lo spostamento di mezzi mobili di pernottamento di cui all'art. 23, comma 4, lettere a) e d), non costituiscono mutamenti dello stato dei luoghi, e pertanto non sono soggetti al preventivo parere degli enti gestori, ponendosi in contrasto con la normativa statale di protezione dell'ambiente, in particolare con l'art. 11, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), che, richiamato, per le aree naturali protette regionali, dall'art. 22, comma 1, lettera d) della medesima legge, prevede che le installazioni e gli spostamenti dei mezzi mobili di pernottamento (che possono assumere anche dimensioni ragguardevoli) siano soggetti quanto meno al preventivo parere degli enti gestori, proprio a salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati.
E' illegittimo l'art. 1 della legge della Regione Lazio 13 agosto 2011, n. 14, recante: «Disciplina delle strutture turistiche ricettive all'aria aperta. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successiva modifiche) e successive modifiche», nella parte in cui, mediante l'introduzione del comma 8 dell'art. 25-bis della legge regionale n. 13 del 2007, nel secondo periodo dispone che nelle strutture precedentemente perimetrate, inserite negli strumenti urbanistici vigenti, regolarmente autorizzate all'esercizio ricettivo e ricadenti nei parchi successivamente istituiti, l'installazione, la rimozione e/o lo spostamento di mezzi mobili di pernottamento di cui all'art. 23, comma 4, lettere a) e d), non costituiscono mutamenti dello stato dei luoghi, e pertanto non sono soggetti al preventivo parere degli enti gestori, ponendosi in contrasto con la normativa statale di protezione dell'ambiente, in particolare con l'art. 11, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), che, richiamato, per le aree naturali protette regionali, dall'art. 22, comma 1, lettera d) della medesima legge, prevede che le installazioni e gli spostamenti dei mezzi mobili di pernottamento (che possono assumere anche dimensioni ragguardevoli) siano soggetti quanto meno al preventivo parere degli enti gestori, proprio a salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lazio
06/08/2007
n. 13
art. 25
co. 8
legge della Regione Lazio
13/08/2011
n. 14
art. 2
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 06/12/1991
n. 394
art. 11
co. 3
legge 06/12/1991
n. 394
art. 22