Sentenza 171/2012 (ECLI:IT:COST:2012:171)
Massima numero 36460
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del
02/07/2012; Decisione del
02/07/2012
Deposito del 06/07/2012; Pubblicazione in G. U. 11/07/2012
Titolo
Parchi - Edilizia e urbanistica -Turismo - Norme della Regione Lazio - Strutture ricettive all'aria aperta collocate all'interno di aree naturali protette regionali - Strutture autorizzate successivamente all'istituzione del parco - Interventi che non prevedono titoli abilitativi edilizi -Parere dell'ente parco - Termine di sessanta giorni e successivo accoglimento per silenzio assenso - Ricorso del Governo - Asserita violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Parchi - Edilizia e urbanistica -Turismo - Norme della Regione Lazio - Strutture ricettive all'aria aperta collocate all'interno di aree naturali protette regionali - Strutture autorizzate successivamente all'istituzione del parco - Interventi che non prevedono titoli abilitativi edilizi -Parere dell'ente parco - Termine di sessanta giorni e successivo accoglimento per silenzio assenso - Ricorso del Governo - Asserita violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Lazio 13 agosto 2011, n. 14, recante: «Disciplina delle strutture turistiche ricettive all'aria aperta. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successiva modifiche) e successive modifiche», nella parte in cui, mediante l'introduzione del comma 8 dell'art. 25-bis della legge regionale n. 13 del 2007, nel terzo periodo stabilisce che, nei casi in cui le strutture sono state autorizzate successivamente all'istituzione del parco ove sono ricomprese, il rilascio del parere dell'ente parco riguardante un intervento che non prevede titoli abilitativi edilizi è reso entro il termine di sessanta giorni, decorso il quale interviene l'accoglimento per silenzio assenso, per avere tale norma un ambito circoscritto, riguardando soltanto interventi che non prevedano titoli abilitativi edilizi e contemplando comunque il rilascio di un parere che consente all'ente gestore di esercitare un controllo sull'iniziativa.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Lazio 13 agosto 2011, n. 14, recante: «Disciplina delle strutture turistiche ricettive all'aria aperta. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successiva modifiche) e successive modifiche», nella parte in cui, mediante l'introduzione del comma 8 dell'art. 25-bis della legge regionale n. 13 del 2007, nel terzo periodo stabilisce che, nei casi in cui le strutture sono state autorizzate successivamente all'istituzione del parco ove sono ricomprese, il rilascio del parere dell'ente parco riguardante un intervento che non prevede titoli abilitativi edilizi è reso entro il termine di sessanta giorni, decorso il quale interviene l'accoglimento per silenzio assenso, per avere tale norma un ambito circoscritto, riguardando soltanto interventi che non prevedano titoli abilitativi edilizi e contemplando comunque il rilascio di un parere che consente all'ente gestore di esercitare un controllo sull'iniziativa.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lazio
06/08/2007
n. 13
art. 25
co. 8
legge della Regione Lazio
13/08/2011
n. 14
art. 2
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte