Sentenza 172/2012 (ECLI:IT:COST:2012:172)
Massima numero 36461
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del
02/07/2012; Decisione del
02/07/2012
Deposito del 06/07/2012; Pubblicazione in G. U. 11/07/2012
Titolo
Straniero - Lavoratori extracomunitari - Svolgimento, alla data del 30 giugno 2009, di attività di assistenza o di lavoro domestico nell'ambito della famiglia del datore di lavoro - Regolarizzazione della posizione lavorativa (cosiddetta emersione) - Lavoratori condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale - Diniego automatico della regolarizzazione - Questione prospettata da giudice che, avendo accolto la domanda cautelare di sospensione, non ha esaurito la propria potestas iudicandi - Ammissibilità della questione.
Straniero - Lavoratori extracomunitari - Svolgimento, alla data del 30 giugno 2009, di attività di assistenza o di lavoro domestico nell'ambito della famiglia del datore di lavoro - Regolarizzazione della posizione lavorativa (cosiddetta emersione) - Lavoratori condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale - Diniego automatico della regolarizzazione - Questione prospettata da giudice che, avendo accolto la domanda cautelare di sospensione, non ha esaurito la propria potestas iudicandi - Ammissibilità della questione.
Testo
E' ammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 27 e 117, primo comma, Cost. ed in relazione agli artt. 6 ed 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - dell'art. 1-ter, comma 13, lett. c), del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, introdotto dalla legge di conversione n. 102 del 2009. Invero, il rimettente ha accolto la domanda cautelare, disponendo la sospensione del provvedimento impugnato sino all'esito della decisione della questione di legittimità costituzionale, e non ha, quindi, esaurito la propria potestas iudicandi.
E' ammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 27 e 117, primo comma, Cost. ed in relazione agli artt. 6 ed 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - dell'art. 1-ter, comma 13, lett. c), del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, introdotto dalla legge di conversione n. 102 del 2009. Invero, il rimettente ha accolto la domanda cautelare, disponendo la sospensione del provvedimento impugnato sino all'esito della decisione della questione di legittimità costituzionale, e non ha, quindi, esaurito la propria potestas iudicandi.
- In senso analogo, v., tra le più recenti, la citata ordinanza n. 307/2011
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
01/07/2009
n. 78
art. 1
co. 13
legge
03/08/2009
n. 102
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
n.
art. 6
convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
n.
art. 8