Straniero - Lavoratori extracomunitari - Svolgimento, alla data del 30 giugno 2009, di attività di assistenza o di lavoro domestico nell'ambito della famiglia del datore di lavoro - Regolarizzazione della posizione lavorativa (cosiddetta emersione) - Lavoratori condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale - Diniego automatico della regolarizzazione - Individuazione del thema decidendum - Limitazione ai reati previsti dall'art. 381 del codice di procedura penale.
Le questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 27 e 117, primo comma, Cost. ed in relazione agli artt. 6 ed 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - dell'art. 1-ter, comma 13, lett. c), del d.l. 1° luglio 2009, n. 78 (introdotto dalla legge di conversione n. 102 del 2009) sono rilevanti limitatamente alla parte della norma che non consente di ammettere alla procedura di emersione il lavoratore extracomunitario condannato per uno dei reati previsti dall'art. 381 cod. proc. pen. Infatti, da un lato, i ricorrenti nei giudizi principali non hanno ottenuto la regolarizzazione della propria posizione lavorativa per aver riportato condanna per uno dei reati contemplati da tale ultima norma; dall'altro, i rimettenti denunciano la violazione dell'art. 3 Cost. sostenendo - pur con diverse argomentazioni - che l'automatismo del diniego della regolarizzazione sarebbe manifestamente irragionevole anche perché correlato alla condanna per uno dei reati richiamati dal citato art. 381 cod. proc. pen., benché gli stessi non siano di rilevante gravità e tali da suscitare particolare allarme sociale (tenuto conto che per essi è previsto l'arresto in flagranza).