Sentenza 172/2012 (ECLI:IT:COST:2012:172)
Massima numero 36465
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  02/07/2012;  Decisione del  02/07/2012
Deposito del 06/07/2012; Pubblicazione in G. U. 11/07/2012
Massime associate alla pronuncia:  36461  36462  36463  36464


Titolo
Straniero - Lavoratori extracomunitari - Svolgimento, alla data del 30 giugno 2009, di attività di assistenza o di lavoro domestico nell'ambito della famiglia del datore di lavoro - Regolarizzazione della posizione lavorativa (cosiddetta emersione) - Lavoratori condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati previsti dall'articolo 381 del codice di procedura penale - Diniego automatico della regolarizzazione - Irragionevolezza - Necessità che la pubblica amministrazione provveda ad accertare che il lavoratore straniero rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 3 Cost., l'art. 1-ter, comma 13, lett. c), del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, introdotto dalla legge di conversione n. 102 del 2009, nella parte in cui fa derivare automaticamente il rigetto dell'istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dalla pronuncia nei suoi confronti di una sentenza di condanna per uno dei reati per i quali l'art. 381 cod. proc. pen. permette l'arresto facoltativo in flagranza, senza prevedere che la pubblica amministrazione provveda ad accertare che il medesimo rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Invero, nel più ampio contesto della regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno dello straniero nel territorio nazionale, il legislatore ben può subordinare la regolarizzazione del rapporto di lavoro al fatto che la permanenza sul territorio dello Stato non sia di pregiudizio ad alcuno degli interessi coinvolti, ma la relativa scelta deve, al contempo, costituire il risultato di un ragionevole e proporzionato bilanciamento degli stessi, soprattutto quando sia suscettibile di incidere sul godimento dei diritti fondamentali dei quali è titolare anche lo straniero extracomunitario, perché la condizione giuridica dello straniero non deve essere considerata come causa ammissibile di trattamenti diversificati o peggiorativi. Nella specie, la manifesta irragionevolezza della norma censurata discende, anzitutto, dalla circostanza che il diniego della regolarizzazione consegue automaticamente alla pronuncia di una sentenza di condanna anche per uno dei reati di cui all'art. 381 cod. proc. pen., nonostante che gli stessi non siano necessariamente sintomatici della pericolosità di colui che li ha commessi. Tale manifesta irragionevolezza è inoltre confermata dalla circostanza che l'automatismo concerne una fattispecie del tutto peculiare, posto che la regolarizzazione in esame riguarda i soli stranieri extracomunitari i quali, da un tempo ritenuto dal legislatore apprezzabile, svolgevano, sia pure in una situazione di irregolarità, attività di assistenza in favore del datore di lavoro o di componenti della famiglia del predetto, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitano l'autosufficienza, ovvero attività di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. Sono queste, infatti, attività che per il loro contenuto e per la circostanza di essere svolte all'interno di una famiglia, da un canto, agevolano l'accertamento dell'effettiva pericolosità dello straniero; e, dall'altro, evidenziano che l'automatismo, nel caso di assistenza in favore di quanti sono affetti da patologie o disabilità che ne limitano l'autosufficienza, rischia di pregiudicare irragionevolmente gli interessi di questi ultimi. L'arbitrarietà della disciplina risulta, infine, ancora più palese in relazione al caso (oggetto dell'ordinanza di rimessione), di pronuncia di una sentenza non definitiva di condanna per uno dei reati contemplati da tale norma. Dalla sentenza non definitiva sono, infatti, desumibili elementi in grado di orientare la formulazione del giudizio di pericolosità; urta, invece, in modo manifesto con il principio di ragionevolezza che siano collegate alla stessa, in difetto del giudicato ed in modo automatico, conseguenze molto gravi, spesso irreversibili, per il lavoratore extracomunitario, nonostante che la stessa commissione del reato potrebbe non essere sicuramente sintomatica della pericolosità sociale del medesimo.

- Sulla discrezionalità del legislatore circa la regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno dello straniero nel territorio nazionale, collegata al bilanciamento di molteplici interessi pubblici, così come sull'esigenza che sia rispettato il limite della ragionevolezza, v. le seguenti citate pronunce: sentenze nn. 148/2008, 206/2006, 78/2005, 58/1995 e 62/1994; ordinanze nn. 218/2007, 44/2007, 463/2005 e 146/2002.

- Sull'inesistenza di un'incompatibilità, in linea di principio, dell'automatismo del rifiuto del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno con l'art. 3 Cost., v. le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 148/2008 e 206/2006; ordinanze nn. 218/2007 e 44/2007; sul fatto che le scelte in merito alla disciplina del citato automatismo debbano comunque costituire il risultato di un ragionevole e proporzionato bilanciamento degli interessi coinvolti dalla disciplina dell'immigrazione, v., tra le altre, le citate sentenze nn. 245/2011, 299/2010 e 249/2010.

- In relazione ad analoghi automatismi concernenti la disciplina dell'espulsione, v. le citate ordinanze nn. 463/2005 e 146/2002; sulla legalizzazione del lavoro irregolare dei cittadini extracomunitari, v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 206/2006; ordinanze n. 218/2007 e 44/2007; nel senso che tale automatismo costituisce un "riflesso del principio di stretta legalità che permea l'intera disciplina dell'immigrazione" ed è "anche per gli stranieri, presidio ineliminabile dei loro diritti", v., ex multis, le seguenti citate decisioni: sentenza n. 148/2008; ordinanza n. 146/2002.

- Sul principio in virtù del quale "le presunzioni assolute, specie quando limitano un diritto fondamentale della persona, violano il principio di eguaglianza, se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell'id quod plerumque accidit", sussistendo l'irragionevolezza della presunzione assoluta "tutte le volte in cui sia "agevole" formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa", v. le citate sentenze nn. 231/2011, 164/2011, 265/2010 e 139/2010.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  01/07/2009  n. 78  art. 1  co. 13

legge  03/08/2009  n. 102  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)    n.   art. 6  

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)    n.   art. 8