Sentenza 173/2012 (ECLI:IT:COST:2012:173)
Massima numero 36466
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  02/07/2012;  Decisione del  02/07/2012
Deposito del 06/07/2012; Pubblicazione in G. U. 11/07/2012
Massime associate alla pronuncia:  36467  36468  36469  36470  36471  36472  36473


Titolo
Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Ricorsi delle Regioni Valle d'Aosta, Liguria, Umbria, Emilia-Romagna e Puglia - Norme contenute in un decreto legge convertito - Impugnazione rivolta contro le disposizioni della legge di conversione - Eccepita tardività dei ricorsi - Reiezione.

Testo

In relazione alle questioni di legittimità costituzionale di alcune disposizioni del 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, va disattesa l'eccezione del Presidente del Consiglio dei ministri di tardività dell'impugnazione, perché effettuata solo dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge e con riguardo a disposizioni il cui testo non è stato modificato in sede di conversione. Infatti, per consolidato orientamento di questa Corte, l'impugnativa di norme contenute in un decreto-legge e rimaste inalterate in sede di conversione è da considerare tempestiva, anche se proposta solo dopo la conversione in legge del decreto.

- Sulla ammissibilità di questioni concernenti disposizioni contenute in un decreto-legge, proposte solo successivamente alla conversione in legge, v. la citata sentenza n. 383 del 2005, nonché le sentenze n. 113/1967, n. 192/1970, n. 25/1996, n. 287/2004, n. 62/2005.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  31/05/2010  n. 78  art.   co. 

legge  30/07/2010  n. 122  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte