Sentenza 173/2012 (ECLI:IT:COST:2012:173)
Massima numero 36467
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  02/07/2012;  Decisione del  02/07/2012
Deposito del 06/07/2012; Pubblicazione in G. U. 11/07/2012
Massime associate alla pronuncia:  36466  36468  36469  36470  36471  36472  36473


Titolo
Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Vincoli alla possibilità per le pubbliche amministrazioni statali di ricorrere alle assunzioni a tempo determinato e alla stipula di convenzioni e contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché restrizioni alla spesa per i contratti di formazione-lavoro, gli altri rapporti formativi, la somministrazione di lavoro e il lavoro accessorio - Possibilità di istituire risorse finanziarie aggiuntive reperite attraverso apposite misure di riduzione e razionalizzazione della spesa - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Asserita introduzione di specifica voce di spesa e norme di dettaglio, in violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica e dell'autonomia finanziaria regionale - Asserita lesione della competenza statutaria in materia di igiene e sanità, assistenza ospedaliera e profilattica - Asserita violazione della competenza residuale in materia di organizzazione sanitaria - Asserita lesione della competenza statutaria in materia di ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale - Ius superveniens che esclude la diretta applicabilità delle norme impugnate alla Regione autonoma - Cessazione della materia del contendere.

Testo
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 28, e del combinato disposto degli articoli 9, comma 28, e 14, comma 24-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, promosse, in riferimento agli articoli 117, terzo e quarto comma, e 119 della Costituzione, all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della Parte seconda della Costituzione), e agli articoli 2, lettera a), 3, lettere f) e l), 4, primo comma, e 12 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Le norme censurate prevedono obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento dell'Unione europea e altre misure di coordinamento della finanza pubblica destinate ad operare esclusivamente per gli anni successivi al 2010. Per effetto dell'Accordo con il Ministro per la semplificazione - denominato «Accordo tra lo Stato e la Regione autonoma Valle d'Aosta per il coordinamento della finanza pubblica nell'ambito del processo di attuazione del federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»» - concluso in data 11 novembre 2010 (quindi prima dell'approvazione della legge n. 220 del 2010, entrata in vigore il 1° gennaio 2011) e della successiva emanazione della citata legge n. 220 del 2010, la quale, al comma 160 del suo art. 1, stabilisce che: «Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e dell'articolo 50 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni, la regione Valle d'Aosta concorre [...] all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento dell'Unione europea e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale, attraverso le misure previste nell'accordo sottoscritto tra il Ministro per la semplificazione normativa e il presidente della regione Valle d'Aosta». Ne consegue che i censurati artt. 9, comma 28, e 14, comma 24-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010 (che, come si è detto, dispongono esclusivamente per gli anni successivi al 2010) sono applicabili a detta Regione solo, eventualmente, attraverso le misure fissate nell'accordo e approvate con legge ordinaria dello Stato. Essi, dunque, non trovando diretta applicazione nei confronti di tale Regione autonoma, non possono violarne l'autonomia legislativa e finanziaria, con conseguente cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni promosse dalla ricorrente.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  31/05/2010  n. 78  art. 9  co. 28

legge  30/07/2010  n. 122  art.   co. 

legge  30/07/2010  n. 122  art. 9  co. 28

legge  30/07/2010  n. 122  art. 14  co. 24

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 119

legge costituzionale  art. 10

statuto regione Valle d'Aosta  art. 2

statuto regione Valle d'Aosta  art. 3

statuto regione Valle d'Aosta  art. 3

statuto regione Valle d'Aosta  art. 4  co. 1

statuto regione Valle d'Aosta  art. 4  co. 12

Altri parametri e norme interposte