Sentenza 173/2012 (ECLI:IT:COST:2012:173)
Massima numero 36467
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
02/07/2012; Decisione del
02/07/2012
Deposito del 06/07/2012; Pubblicazione in G. U. 11/07/2012
Titolo
Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Vincoli alla possibilità per le pubbliche amministrazioni statali di ricorrere alle assunzioni a tempo determinato e alla stipula di convenzioni e contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché restrizioni alla spesa per i contratti di formazione-lavoro, gli altri rapporti formativi, la somministrazione di lavoro e il lavoro accessorio - Possibilità di istituire risorse finanziarie aggiuntive reperite attraverso apposite misure di riduzione e razionalizzazione della spesa - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Asserita introduzione di specifica voce di spesa e norme di dettaglio, in violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica e dell'autonomia finanziaria regionale - Asserita lesione della competenza statutaria in materia di igiene e sanità, assistenza ospedaliera e profilattica - Asserita violazione della competenza residuale in materia di organizzazione sanitaria - Asserita lesione della competenza statutaria in materia di ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale - Ius superveniens che esclude la diretta applicabilità delle norme impugnate alla Regione autonoma - Cessazione della materia del contendere.
Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Vincoli alla possibilità per le pubbliche amministrazioni statali di ricorrere alle assunzioni a tempo determinato e alla stipula di convenzioni e contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché restrizioni alla spesa per i contratti di formazione-lavoro, gli altri rapporti formativi, la somministrazione di lavoro e il lavoro accessorio - Possibilità di istituire risorse finanziarie aggiuntive reperite attraverso apposite misure di riduzione e razionalizzazione della spesa - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Asserita introduzione di specifica voce di spesa e norme di dettaglio, in violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica e dell'autonomia finanziaria regionale - Asserita lesione della competenza statutaria in materia di igiene e sanità, assistenza ospedaliera e profilattica - Asserita violazione della competenza residuale in materia di organizzazione sanitaria - Asserita lesione della competenza statutaria in materia di ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale - Ius superveniens che esclude la diretta applicabilità delle norme impugnate alla Regione autonoma - Cessazione della materia del contendere.
Testo
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 28, e del combinato disposto degli articoli 9, comma 28, e 14, comma 24-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, promosse, in riferimento agli articoli 117, terzo e quarto comma, e 119 della Costituzione, all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della Parte seconda della Costituzione), e agli articoli 2, lettera a), 3, lettere f) e l), 4, primo comma, e 12 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Le norme censurate prevedono obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento dell'Unione europea e altre misure di coordinamento della finanza pubblica destinate ad operare esclusivamente per gli anni successivi al 2010. Per effetto dell'Accordo con il Ministro per la semplificazione - denominato «Accordo tra lo Stato e la Regione autonoma Valle d'Aosta per il coordinamento della finanza pubblica nell'ambito del processo di attuazione del federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»» - concluso in data 11 novembre 2010 (quindi prima dell'approvazione della legge n. 220 del 2010, entrata in vigore il 1° gennaio 2011) e della successiva emanazione della citata legge n. 220 del 2010, la quale, al comma 160 del suo art. 1, stabilisce che: «Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e dell'articolo 50 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni, la regione Valle d'Aosta concorre [...] all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento dell'Unione europea e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale, attraverso le misure previste nell'accordo sottoscritto tra il Ministro per la semplificazione normativa e il presidente della regione Valle d'Aosta». Ne consegue che i censurati artt. 9, comma 28, e 14, comma 24-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010 (che, come si è detto, dispongono esclusivamente per gli anni successivi al 2010) sono applicabili a detta Regione solo, eventualmente, attraverso le misure fissate nell'accordo e approvate con legge ordinaria dello Stato. Essi, dunque, non trovando diretta applicazione nei confronti di tale Regione autonoma, non possono violarne l'autonomia legislativa e finanziaria, con conseguente cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni promosse dalla ricorrente.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 28, e del combinato disposto degli articoli 9, comma 28, e 14, comma 24-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, promosse, in riferimento agli articoli 117, terzo e quarto comma, e 119 della Costituzione, all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della Parte seconda della Costituzione), e agli articoli 2, lettera a), 3, lettere f) e l), 4, primo comma, e 12 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Le norme censurate prevedono obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento dell'Unione europea e altre misure di coordinamento della finanza pubblica destinate ad operare esclusivamente per gli anni successivi al 2010. Per effetto dell'Accordo con il Ministro per la semplificazione - denominato «Accordo tra lo Stato e la Regione autonoma Valle d'Aosta per il coordinamento della finanza pubblica nell'ambito del processo di attuazione del federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»» - concluso in data 11 novembre 2010 (quindi prima dell'approvazione della legge n. 220 del 2010, entrata in vigore il 1° gennaio 2011) e della successiva emanazione della citata legge n. 220 del 2010, la quale, al comma 160 del suo art. 1, stabilisce che: «Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e dell'articolo 50 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni, la regione Valle d'Aosta concorre [...] all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento dell'Unione europea e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale, attraverso le misure previste nell'accordo sottoscritto tra il Ministro per la semplificazione normativa e il presidente della regione Valle d'Aosta». Ne consegue che i censurati artt. 9, comma 28, e 14, comma 24-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010 (che, come si è detto, dispongono esclusivamente per gli anni successivi al 2010) sono applicabili a detta Regione solo, eventualmente, attraverso le misure fissate nell'accordo e approvate con legge ordinaria dello Stato. Essi, dunque, non trovando diretta applicazione nei confronti di tale Regione autonoma, non possono violarne l'autonomia legislativa e finanziaria, con conseguente cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni promosse dalla ricorrente.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
31/05/2010
n. 78
art. 9
co. 28
legge
30/07/2010
n. 122
art.
co.
legge
30/07/2010
n. 122
art. 9
co. 28
legge
30/07/2010
n. 122
art. 14
co. 24
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 119
legge costituzionale
art. 10
statuto regione Valle d'Aosta
art. 2
statuto regione Valle d'Aosta
art. 3
statuto regione Valle d'Aosta
art. 3
statuto regione Valle d'Aosta
art. 4
co. 1
statuto regione Valle d'Aosta
art. 4
co. 12
Altri parametri e norme interposte