Sentenza 173/2012 (ECLI:IT:COST:2012:173)
Massima numero 36468
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  02/07/2012;  Decisione del  02/07/2012
Deposito del 06/07/2012; Pubblicazione in G. U. 11/07/2012
Massime associate alla pronuncia:  36466  36467  36469  36470  36471  36472  36473


Titolo
Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Titolari di incarichi di livello dirigenziale generale - Disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione, a loro favore, di una quota dell'importo derivante dall'espletamento di incarichi aggiuntivi - Inapplicabilità - Ricorso della Regione Liguria - Asserita riduzione dei trattamenti fissati nei contratti collettivi con alterazione del sinallagma contrattuale - Asserita violazione del principio di ragionevolezza - Evocazione di parametri non attinenti al riparto di competenza legislativa tra Stato e Regioni - Inammissibilità delle questioni.

Testo
Inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122, promosse dalla Regione Liguria, in riferimento all'articolo 36 della Costituzione e al principio di ragionevolezza. La disposizione censurata stabilisce che nei confronti dei titolari di incarichi di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche non si applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione, a loro favore, di una quota dell'importo derivante dall'espletamento di incarichi aggiuntivi. Ad avviso della Regione ricorrente, tale disposizione, riducendo i trattamenti fissati nei contratti collettivi, che si presumono essere quelli proporzionati alla qualità e quantità del lavoro prestato, determinerebbe una ingiustificata ed irragionevole alterazione del sinallagma contrattuale e tale violazione si rifletterebbe in lesione dell'autonomia finanziaria ed organizzativa regionale, riguardando la gestione del personale regionale e del bilancio. La censura tuttavia si risolve nella evocazione di parametri non attinenti al riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni. Né sussiste il preteso collegamento con l'autonomia finanziaria ed organizzativa delle Regioni, non potendosi affermare che una norma statale che abbia incidenza sulla disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici costituisca di per sé una compromissione delle prerogative regionali.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  31/05/2010  n. 78  art. 9  co. 3

legge  30/07/2010  n. 122  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte