Ordinanza 213/2023 (ECLI:IT:COST:2023:213)
Massima numero 45874
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  08/11/2023;  Decisione del  08/11/2023
Deposito del 04/12/2023; Pubblicazione in G. U. 06/12/2023
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Circolazione stradale - Codice della strada - Circolazione abusiva con veicolo sottoposto a sequestro - Sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida a carico del custode del mezzo - Applicazione automatica - Denunciata violazione del principio di uguaglianza - Intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua della disposizione censurata - Conseguente sopravvenuta carenza di oggetto - Manifesta inammissibilità della questione. (Classif. 047002).

Testo

È dichiarata manifestamente inammissibile, perché priva di oggetto, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Giudice di pace di Forlì in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 213, comma 8, cod. strada, modificato dall’art. 23-bis del d.l. n. 113 del 2018, come conv., nella parte in cui prevede la sanzione accessoria automatica della revoca della patente di guida a carico di chi abbia la custodia di un veicolo messo in circolazione benché sottoposto a sequestro. La sentenza n. 246 del 2022, pubblicata due giorni prima del deposito dell’ordinanza di rimessione, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione censurata in senso conforme al petitum del rimettente. (Precedenti: O. 86/2023 - mass. 45496; O. 204/2022 - mass. 45076; O. 172/2022 - mass. 45006; O. 116/2022 - mass. 44763; O. 102/2022 - mass. 44906; O. 206/2021 - mass. 44207; O. 192/2021 - mass. 44208; O. 184/2021 - mass. 44051; O. 125/2020 - mass. 42579).



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  30/04/1992  n. 285  art. 213  co. 8

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte