Circolazione stradale - Codice della strada - Circolazione abusiva con veicolo sottoposto a sequestro - Sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida a carico del custode del mezzo - Applicazione automatica - Denunciata violazione del principio di uguaglianza - Intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua della disposizione censurata - Conseguente sopravvenuta carenza di oggetto - Manifesta inammissibilità della questione. (Classif. 047002).
È dichiarata manifestamente inammissibile, perché priva di oggetto, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Giudice di pace di Forlì in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 213, comma 8, cod. strada, modificato dall’art. 23-bis del d.l. n. 113 del 2018, come conv., nella parte in cui prevede la sanzione accessoria automatica della revoca della patente di guida a carico di chi abbia la custodia di un veicolo messo in circolazione benché sottoposto a sequestro. La sentenza n. 246 del 2022, pubblicata due giorni prima del deposito dell’ordinanza di rimessione, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione censurata in senso conforme al petitum del rimettente. (Precedenti: O. 86/2023 - mass. 45496; O. 204/2022 - mass. 45076; O. 172/2022 - mass. 45006; O. 116/2022 - mass. 44763; O. 102/2022 - mass. 44906; O. 206/2021 - mass. 44207; O. 192/2021 - mass. 44208; O. 184/2021 - mass. 44051; O. 125/2020 - mass. 42579).