Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Titolari di incarichi di livello dirigenziale generale - Disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione, a loro favore, di una quota dell'importo derivante dall'espletamento di incarichi aggiuntivi - Inapplicabilità - Ricorso della Regione Liguria - Asserita incidenza su una specifica voce di spesa, con lesione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica, e dell'autonomia organizzativa e finanziaria delle Regioni e degli enti locali - Asserita alterazione delle scelte compiute dall'ARAN con violazione della riserva di contrattazione collettiva in materia di retribuzioni - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122, promosse dalla Regione Liguria, in riferimento all'articolo 39 della Costituzione. La disposizione censurata stabilisce che nei confronti dei titolari di incarichi di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche non si applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione, a loro favore, di una quota dell'importo derivante dall'espletamento di incarichi aggiuntivi. La Regione ricorrente sostiene che essa lederebbe il suindicato parametro costituzionale perché, incidendo sull'entità dei trattamenti economici determinata dai contratti collettivi, violerebbe la riserva di contrattazione in materia di retribuzioni e tale violazione si tradurrebbe in lesione dell'autonomia organizzativa e finanziaria regionale, perché lo Stato avrebbe alterato unilateralmente le scelte fatte dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) per conto delle Regioni e posto limiti puntuali a specifiche voci di spesa regionale. Va, invece, precisato che la norma censurata integra la disciplina dell'istituto delle incompatibilità e degli incarichi aggiuntivi dei dirigenti pubblici e, dunque, non attiene a materia oggetto di contrattazione collettiva. Il compenso spettante al dirigente per gli incarichi aggiuntivi esula dall'attività svolta in esecuzione del contratto di impiego che lo lega all'ente pubblico. Si tratta, cioè, di un àmbito diverso da quello in cui vengono in rilevanza le scelte compiute dall'ARAN per conto delle Regioni.