Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche - Adeguamento alle politiche assunzionali previste per le amministrazioni statali nel medesimo articolo - Ricorsi delle Regioni Liguria e Puglia - Asserita violazione della competenza legislativa regionale residuale in tema di società partecipate dalle Regioni e dagli enti locali - Asserita introduzione di normativa di dettaglio, con violazione dell'autonomia finanziaria regionale - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 29, del decreto-legge n. 78 del 2010, promosse, in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettera g), terzo e quarto comma, e 119 della Costituzione, dalle Regioni Liguria e Puglia. La norma censurata estende anche a soggetti di diritto privato (quali sono le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni), le disposizioni in tema di assunzioni. In base ad un consolidato orientamento di questa Corte le disposizioni in tema di «regime giuridico» delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni debbono essere ricondotte alla materia dell'ordinamento civile tutte le volte in cui esse non attengano alle forme di svolgimento di attività amministrativa (sentenza n. 326 del 2008). Anche la norma, oggetto della presente questione, riguarda la disciplina delle assunzioni valevole per i soggetti di diritto privato di cui si tratta ed è estranea ai profili strettamente connessi con lo svolgimento di attività amministrativa. Essa, pertanto, deve essere ricondotta alla normativa in tema di ordinamento di queste società di capitali, oggetto, in generale, di norme di diritto privato, di competenza esclusiva statale in base all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.