Sentenza 173/2012 (ECLI:IT:COST:2012:173)
Massima numero 36472
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
02/07/2012; Decisione del
02/07/2012
Deposito del 06/07/2012; Pubblicazione in G. U. 11/07/2012
Titolo
Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Trattenimenti in servizio del personale - Contenimento nei limiti delle facoltà di assunzione consentiti in base alle cessazioni del personale - Ricorso della Regione Puglia - Asserita lesione della competenza legislativa residuale in materia di ordinamento degli uffici regionali e degli enti locali - Asserita introduzione di vincolo puntuale alla spesa, con violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Trattenimenti in servizio del personale - Contenimento nei limiti delle facoltà di assunzione consentiti in base alle cessazioni del personale - Ricorso della Regione Puglia - Asserita lesione della competenza legislativa residuale in materia di ordinamento degli uffici regionali e degli enti locali - Asserita introduzione di vincolo puntuale alla spesa, con violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 31, del decreto-legge n. 78 del 2010, promosse, in riferimento agli articoli 117, terzo e quarto comma, e 119 della Costituzione, dalla Regione Puglia. La norma impugnata introduce un limite all'esercizio della facoltà delle pubbliche amministrazioni di accogliere le istanze di trattenimento in servizio per un biennio oltre il raggiungimento dell'età pensionabile proposte dai dipendenti ai sensi dell'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 6 agosto 2008, n. 133. Essa, in particolare, stabilisce che i trattenimenti in servizio possono avvenire esclusivamente entro i limiti delle facoltà di assunzione consentiti in base alle cessazioni del personale, con conseguente proporzionale riduzione delle risorse destinabili alle nuove assunzioni per un importo pari al trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio. Essa, pertanto, equipara, ai fini dell'applicazione dei limiti alle assunzioni imposti alle pubbliche amministrazioni da altre norme, i trattenimenti in servizio alle assunzioni di nuovo personale. Ciò, evidentemente, sulla base della constatazione del fatto che, sul piano dei conseguenti oneri finanziari a carico dell'ente pubblico, il trattenimento in servizio produce effetti analoghi a quelli dell'assunzione, ad integrazione della generale disciplina in tema di limiti alle assunzioni dettata da altre disposizioni in materia di coordinamento della finanza pubblica, materia di competenza concorrente cui va legittimamente ascritta la presente disposizione, come principio fondamentale.
Non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 31, del decreto-legge n. 78 del 2010, promosse, in riferimento agli articoli 117, terzo e quarto comma, e 119 della Costituzione, dalla Regione Puglia. La norma impugnata introduce un limite all'esercizio della facoltà delle pubbliche amministrazioni di accogliere le istanze di trattenimento in servizio per un biennio oltre il raggiungimento dell'età pensionabile proposte dai dipendenti ai sensi dell'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 6 agosto 2008, n. 133. Essa, in particolare, stabilisce che i trattenimenti in servizio possono avvenire esclusivamente entro i limiti delle facoltà di assunzione consentiti in base alle cessazioni del personale, con conseguente proporzionale riduzione delle risorse destinabili alle nuove assunzioni per un importo pari al trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio. Essa, pertanto, equipara, ai fini dell'applicazione dei limiti alle assunzioni imposti alle pubbliche amministrazioni da altre norme, i trattenimenti in servizio alle assunzioni di nuovo personale. Ciò, evidentemente, sulla base della constatazione del fatto che, sul piano dei conseguenti oneri finanziari a carico dell'ente pubblico, il trattenimento in servizio produce effetti analoghi a quelli dell'assunzione, ad integrazione della generale disciplina in tema di limiti alle assunzioni dettata da altre disposizioni in materia di coordinamento della finanza pubblica, materia di competenza concorrente cui va legittimamente ascritta la presente disposizione, come principio fondamentale.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
31/05/2010
n. 78
art. 9
co. 31
legge
30/07/2010
n. 122
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte