Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Enti pubblici di nuova istituzione - Assunzioni consentite nel limite del 50 per cento delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque nel limite complessivo del 60 per cento della dotazione organica - Piani annuali di assunzioni da sottoporsi all'approvazione dell'amministrazione vigilante d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia - Ricorsi delle Regioni Liguria e Puglia - Asserita lesione della competenza residuale regionale in materia di organizzazione di enti non statali - Asserita introduzione di vincolo puntuale alla spesa, con violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Asserita violazione della funzione amministrativa regionale - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Non fondatezza della questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 36, del decreto-legge n. 78 del 2010, promosse, in riferimento agli articoli 3, 97, 117, secondo comma, lettera g), terzo e quarto comma, 118, primo comma, e 119 della Costituzione, dalle Regioni Liguria e Puglia. La norma impugnata impone un vincolo alle facoltà di assunzione delle pubbliche amministrazioni, statuendo che gli enti pubblici di nuova istituzione possono procedere ad assunzioni «nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque nel limite complessivo del 60% della dotazione organica». Stabilisce, inoltre, che gli enti predispongano piani annuali di assunzioni che debbono essere approvati dall'amministrazione vigilante d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze. Essa non prevede limiti al proprio àmbito soggettivo di applicabilità, riferendosi genericamente agli «enti di nuova istituzione», e non consente un'interpretazione che restringa l'operatività della disposizione ai soli enti statali. Ne consegue che non sono condivisibili le argomentazioni delle Regioni ricorrenti secondo cui lo Stato avrebbe ecceduto dalla propria competenza legislativa, perché si tratterebbe di norma attinente all'organizzazione di enti non statali (riservata alla competenza residuale regionale), ovvero perché il carattere dettagliato della disposizione ne impedirebbe la qualificazione come principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica. Neppure sono condivisibili quelle secondo cui vi sarebbe violazione dell'art. 118 Cost., poiché la norma censurata attribuirebbe ad organi statali la funzione dell'approvazione dei piani di assunzione in una materia diversa da quelle di cui all'art. 117, secondo comma, Cost., senza peraltro che ciò sia giustificato dall'inadeguatezza del livello regionale di governo. Infatti, le misure previste dalla disposizione censurata sono complementari alle limitazioni alle assunzioni da parte di pubbliche amministrazioni contenute nelle generali disposizioni della legislazione statale di principio in materia e sono dirette ad evitare che quelle limitazioni (che riguardano le amministrazioni già esistenti) siano eluse mediante l'istituzione di nuovi enti che possano procedere a indiscriminate nuove assunzioni. Pertanto la norma impugnata prevede un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica e tale carattere deve essere riconosciuto anche all'attribuzione, prevista nella norma medesima, di competenze al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze di competenze per l'approvazione dei piani di assunzione, visto che si tratta di una misura accessoria al limite generale introdotto dallo stesso art. 9, comma 36, e finalizzata ad assicurarne il rispetto.