Bilancio e contabilità pubblica - Sviluppo delle Regioni dell'obiettivo convergenza e realizzazione del piano nazionale per il Sud - Deroga ai vincoli del patto di stabilità in favore delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia - Redistribuzione dei maggiori oneri tra lo Stato e le restanti Regioni, per effetto della clausola di invarianza dei tetti - Ricorsi delle Regioni Toscana, Veneto e Sardegna - Preliminare valutazione sull'ammissibilità dei ricorsi in riferimento all'art. 119 della Costituzione.
Sono ammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, promosse dalle Regioni Toscana, Veneto e Sardegna in riferimento all'art. 119 della Costituzione. I ricorsi evidenziano come la legittimazione delle ricorrenti sia strettamente ancorata alla finalità di salvaguardia della suddivisione competenziale delineata dalla Costituzione, pur non essendo stata precisata (con riferimento al riparto operato dall'art. 117 Cost.) la sfera di competenza asseritamente invasa ed essendo stata lamentata la compressione dell'autonomia finanziaria di cui all'art. 119 Cost., la quale ridonderebbe sull'esercizio delle competenze regionali. In particolare, le ricorrenti lamentano il concreto pregiudizio della compressione delle risorse destinate all'esercizio delle proprie funzioni e la sua non conformità ai precetti dell'art. 119 Cost. in conseguenza dei riflessi applicativi della norma impugnata, che comportano sia la conservazione cautelativa, in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale, della provvista finanziaria a carico delle Regioni contribuenti, sia la sottrazione delle somme compensative, una volta entrato a regime il decreto stesso. Ne consegue che - diversamente da quanto si è verificato in una precedente occasione, in cui le censure regionali riferite all'art. 119 Cost. sono state dichiarate inammissibili per l'assenza di profili di ricaduta diretta delle questioni sulla finanza regionale (sentenza n. 216 del 2008) - nel presente caso deve considerarsi sussistente, con riguardo all'indicato profilo di censura, un interesse ad agire concreto ed attuale consistente in quella utilità diretta ed immediata che il soggetto attore può effettivamente ottenere con l'accoglimento del ricorso, in quanto la lesione competenziale viene collegata al parametro costituzionale invocato.
- Precedente richiamato: sentenza n. 216 del 2008.