Sentenza 176/2012 (ECLI:IT:COST:2012:176)
Massima numero 36478
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  02/07/2012;  Decisione del  02/07/2012
Deposito del 06/07/2012; Pubblicazione in G. U. 11/07/2012
Massime associate alla pronuncia:  36476  36477


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Sviluppo delle Regioni dell'obiettivo convergenza e realizzazione del piano nazionale per il Sud - Deroga ai vincoli del patto di stabilità - Ius superveniens che rafforza ed estende il meccanismo previsto dalla norma impugnata già dichiarata incostituzionale - Conseguente incremento degli oneri a carico delle Regioni chiamate in solidarietà - Inscindibile connessione funzionale tra la norma impugnata e quella sopravvenuta - Illegittimità costituzionale in via consequenziale.

Testo

È, in via consequenziale - ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - costituzionalmente illegittimo l'art. 32, comma 4, lettera n), della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012), in considerazione dell'inscindibile connessione funzionale esistente tra l'impugnato art. 5-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 dichiarato costituzionalmente illegittimo e il sopravvenuto art. 32 citato, il quale ne riproduce ed amplifica gli aspetti già censurati.

- Precedenti citati: sentenza n. 131 del 2012.



Atti oggetto del giudizio

 12/11/2011  n. 183  art. 32  co. 4

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27