Reati e pene - In genere - Persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a misura di prevenzione personale - Guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata - Fattispecie sanzionata a titolo di reato, anziché come illecito amministrativo - Denunciata violazione dei principi di legalità della pena e di offensività del reato, della finalità rieducativa della pena e di ragionevolezza - Questioni analoghe ad altre già dichiarate non fondate - Assenza di argomenti o profili nuovi - Manifesta infondatezza delle questioni. (Classif. 210001).
Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Terni in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., dell’art. 73 del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui prevede come reato – e non già come illecito amministrativo – la guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, commessa da persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione personale. Il rimettente non apporta nuovi argomenti rispetto a quelli già vagliati, né aggiunge profili nuovi rispetto a quelli già esaminati nella sentenza n. 211 del 2022, successiva all’ordinanza di rimessione, che ha già dichiarato non fondate identiche questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento ai medesimi parametri e sostenute dalle stesse censure. (Precedenti: O. 220/2022 - mass. 45160, O. 165/2021 - mass. 44119, O. 111/2021 - mass. 43877, O. 204/2020 - mass. 42950, O. 93/2020 - mass. 43421, O. 110/2019 - mass. 40484, O. 21/2019 - mass. 40401).