Sentenza 177/2012 (ECLI:IT:COST:2012:177)
Massima numero 36479
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore MATTARELLA
Udienza Pubblica del  02/07/2012;  Decisione del  02/07/2012
Deposito del 11/07/2012; Pubblicazione in G. U. 18/07/2012
Massime associate alla pronuncia:  36480


Titolo
Amministrazione Pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Posti vacanti della qualifica di dirigente, individuati nell'ambito delle dotazioni organiche per il periodo 2001-2003 - Copertura del 60 per cento dei posti mediante concorso interno per titoli ed esami riservato al personale di ruolo in possesso di determinati requisiti professionali e di anzianità - Censura di norma sostituita da una successiva poi dichiarata costituzionalmente illegittima - Applicazione del principio tempus regit actum - Rilevanza della questione.

Testo

E' rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, co. 13, della legge della Regione Abruzzo n. 7 del 2002 pur se la norma da scrutinare è stata sostituita da una successiva, poi dichiarata costituzionalmente illegittima: ciò infatti non toglie di per sé rilevanza alla questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto la disposizione precedente in quanto, ove un determinato atto amministrativo sia stato adottato sulla base di una norma poi abrogata - o, come nella specie, dichiarata costituzionalmente illegittima - la legittimità dell'atto deve essere esaminata, in virtù del principio tempus regit actum, con riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione.

- V. in senso analogo la sentenza n. 209 del 2010.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo  10/05/2002  n. 7  art. 16  co. 13

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 51

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte