Amministrazione Pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Posti vacanti della qualifica di dirigente, individuati nell'ambito delle dotazioni organiche per il periodo 2001-2003 - Copertura del 60 per cento dei posti mediante concorso interno per titoli ed esami riservato al personale di ruolo in possesso di determinati requisiti professionali e di anzianità - Censura di norma sostituita da una successiva poi dichiarata costituzionalmente illegittima - Applicazione del principio tempus regit actum - Rilevanza della questione.
E' rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, co. 13, della legge della Regione Abruzzo n. 7 del 2002 pur se la norma da scrutinare è stata sostituita da una successiva, poi dichiarata costituzionalmente illegittima: ciò infatti non toglie di per sé rilevanza alla questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto la disposizione precedente in quanto, ove un determinato atto amministrativo sia stato adottato sulla base di una norma poi abrogata - o, come nella specie, dichiarata costituzionalmente illegittima - la legittimità dell'atto deve essere esaminata, in virtù del principio tempus regit actum, con riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione.
- V. in senso analogo la sentenza n. 209 del 2010.