Sentenza 177/2012 (ECLI:IT:COST:2012:177)
Massima numero 36480
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA - Redattore MATTARELLA
Udienza Pubblica del
02/07/2012; Decisione del
02/07/2012
Deposito del 11/07/2012; Pubblicazione in G. U. 18/07/2012
Massime associate alla pronuncia:
36479
Titolo
Amministrazione Pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Posti vacanti della qualifica di dirigente, individuati nell'ambito delle dotazioni organiche per il periodo 2001-2003 - Copertura del 60 per cento dei posti mediante concorso interno per titoli ed esami riservato al personale di ruolo in possesso di determinati requisiti professionali e di anzianità - Violazione della regola del pubblico concorso, derogabile solo per peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico - Illegittimità costituzionale .
Amministrazione Pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Posti vacanti della qualifica di dirigente, individuati nell'ambito delle dotazioni organiche per il periodo 2001-2003 - Copertura del 60 per cento dei posti mediante concorso interno per titoli ed esami riservato al personale di ruolo in possesso di determinati requisiti professionali e di anzianità - Violazione della regola del pubblico concorso, derogabile solo per peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico - Illegittimità costituzionale .
Testo
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, co. 13, l. Regione Abruzzo n. 7 del 2002, per violazione degli artt. 51 e 97 Cost., in quanto prevede un concorso interno a favore dei dipendenti regionali inquadrati nell'area D nella misura del sessanta per cento dei posti disponibili nella superiore qualifica dirigenziale, prescindendo del tutto dall'esigenza di consentire la partecipazione al concorso a chiunque vi abbia interesse, mentre il principio del pubblico concorso costituisce la regola per l'accesso all'impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, da rispettare allo scopo di assicurare la loro imparzialità ed efficienza, principio al quale può derogarsi solo in virtù di peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico.
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, co. 13, l. Regione Abruzzo n. 7 del 2002, per violazione degli artt. 51 e 97 Cost., in quanto prevede un concorso interno a favore dei dipendenti regionali inquadrati nell'area D nella misura del sessanta per cento dei posti disponibili nella superiore qualifica dirigenziale, prescindendo del tutto dall'esigenza di consentire la partecipazione al concorso a chiunque vi abbia interesse, mentre il principio del pubblico concorso costituisce la regola per l'accesso all'impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, da rispettare allo scopo di assicurare la loro imparzialità ed efficienza, principio al quale può derogarsi solo in virtù di peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Abruzzo
10/05/2002
n. 7
art. 16
co. 13
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 51
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte