Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legislativo delegato in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, adottato in base alla legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42 del 2009 - Disposizioni riferite alle autonomie speciali - Ricorsi delle Province autonome di Trento e di Bolzano - Costituzione in giudizio delle parti ricorrenti - Deposito in cancelleria del ricorso preventivamente autorizzato, in via eccezionale e temporanea, dalla Giunta provinciale - Successivo deposito della ratifica consiliare, effettuato oltre il termine perentorio per la costituzione in giudizio - Esistenza di una prassi che ha ingenerato l'affidamento circa la non perentorietà del termine di deposito per la ratifica - Errore scusabile - Ammissibilità dei ricorsi.
Sono ammissibili i ricorsi aventi ad oggetto questioni di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1 e dell'art. 29 del d.lgs. n. 118 del 2011, proposti dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nonostante che siano state depositate in giudizio tardivamente - cioè oltre il termine perentorio previsto per la costituzione della ricorrente in giudizio - le ratifiche dei Consigli provinciali delle deliberazioni di proposizione dei ricorsi medesimi, adottate in via d'urgenza dalle Giunte provinciali. La prassi della Corte di non rilevare l'inammissibilità del ricorso sotto tale profilo, anche per l'obiettiva incertezza interpretativa delle norme processuali in materia, ha ingenerato nelle ricorrenti un errore scusabile circa la non perentorietà del suddetto termine di deposito.
- v. la citata sent. n. 142 del 2012.