Sentenza 178/2012 (ECLI:IT:COST:2012:178)
Massima numero 36482
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  02/07/2012;  Decisione del  02/07/2012
Deposito del 11/07/2012; Pubblicazione in G. U. 18/07/2012
Massime associate alla pronuncia:  36481  36483  36484  36485


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legislativo delegato in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, adottato in base alla legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42 del 2009 - Disposizioni riferite alle autonomie speciali - Ricorsi delle Regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Sicilia, e della Provincia autonoma di Trento - Questioni prospettate in relazione a parametri diversi da quelli, contenuti nel Titolo V, riguardanti il riparto delle competenze tra Stato e Regioni - Censura di eccesso di delega - Eccepita inammissibilità - Ridondanza della asserita violazione sul riparto delle competenze tra lo Stato e le Regioni - Reiezione dell'eccezione.

Testo

Va rigettata l'eccezione di inammissibilità delle questioni promosse dalle Regioni a statuto speciale e dalle Province autonome in relazione agli artt. 37, comma 1, primo e secondo periodo, 29 alinea e lettera k) del comma 1, e dell'intero testo del d.lgs. n. 118 del 2011, per violazione dell'art. 76 Cost. Le ricorrenti, nel denunciare la violazione del principio posto dalla legge di delegazione n. 42 del 2009 secondo cui il coordinamento della finanza delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome deve essere disciplinato non in via unilaterale dallo Stato, ma dalla normativa di attuazione statutaria da adottare attraverso il coinvolgimento di detti enti, hanno dedotto la ridondanza delle asserite lesioni sul riparto delle competenze, sostenendo che dal loro mancato coinvolgimento nella formazione delle norme attuative della legge di delega, è derivata l'immediata e diretta applicazione di norme unilateralmente fissate dallo Stato in materie che rientrano nelle loro competenze statutarie.

- Sulla ammissibilità di questioni di legittimità costituzionale prospettate da una Regione, nell'ambito di un giudizio in via principale, in riferimento a parametri diversi da quelli riguardanti il riparto delle competenze tra lo Stato e le Regioni, quando sia possibile rilevare la ridondanza delle asserite violazioni su tale riparto e la ricorrente abbia indicato le specifiche competenze ritenute lese e le ragioni della lamentata lesione, v. citate sentenze n. 22 del 2012 e n. 128 del 2011; n. 326, n. 156, n. 52 e n. 40 del 2010; n. 341 del 2009; n. 216 del 2008; n. 116 del 2006; n. 383 e n. 50 del 2005; n. 287, n. 280 e n. 6 del 2004.

- Con specifico riferimento alla impugnazione, da parte delle Regioni, di decreti legislativi per violazione dell'art. 76 Cost., v. le citate sentenze n. 250 del 2009; n. 80 del 2012; n. 303 del 2003; n. 353 del 2001; n. 503 del 2000; n. 408 del 1998 e n. 87 del 1996.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  23/06/2011  n. 118  art. 37  co. 1

decreto legislativo  23/06/2011  n. 118  art. 29  co. 1

decreto legislativo  23/06/2011  n. 118  art. 29  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  05/05/2009  n. 42  art.