Bilancio e contabilità pubblica - Decreto legislativo delegato in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, adottato in base alla legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42 del 2009 - Applicazione alle autonomie speciali mediante norme di attuazione dei rispettivi statuti da adottarsi entro un tempo stabilito - Inosservanza del termine - Previsione di immediata e diretta applicazione degli interi decreti legislativi, fino al completamento delle procedure - Violazione del vincolo, previsto dal legislatore delegante, che impone, nei confronti di tali enti, l'adozione delle procedure "pattizie" di attuazione statutaria - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori questioni.
È costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 76 Cost. - l'art. 37 del d.lgs. n. 118 del 2011 il quale, nel prevedere la diretta, ancorché transitoria, applicazione agli enti ad autonomia differenziata del decreto stesso nonché dei decreti legislativi di cui all'art. 36, comma 5, nel caso in cui non vengano concluse, nel termine indicato, le procedure per l'adozione delle norme di attuazione degli statuti, eccede i limiti fissati dall'art. 27 della legge di delegazione n. 42 del 2009 il quale stabilisce il principio per cui tutte le disposizioni attuative della legge di delegazione, senza alcuna deroga, si applicano agli enti ad autonomia differenziata solo se recepite tramite le speciali procedure "pattizie" previste per le norme di attuazione statutaria. Restano assorbite le ulteriori questioni prospettate sulla medesima disposizione.
- Riguardo alle disposizioni della legge n. 42 del 2009 applicabili agli enti ad autonomia differenziata, v. le citate sentenze n. 71 e n. 64 del 2012; n. 201 del 2010.