Sentenza 179/2012 (ECLI:IT:COST:2012:179)
Massima numero 36487
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  02/07/2012;  Decisione del  02/07/2012
Deposito del 11/07/2012; Pubblicazione in G. U. 18/07/2012
Massime associate alla pronuncia:  36486  36488  36489


Titolo
Procedimento amministrativo - Impresa e imprenditore - Semplificazione amministrativa e riduzione degli adempimenti gravanti sulle piccole e medie imprese - Adozione della relativa disciplina mediante regolamenti governativi di delegificazione - Ricorsi delle Regioni Valle d'Aosta ed Emilia-Romagna - Asserita violazione della competenza legislativa e regolamentare delle Regioni nelle materie concorrenti e residuali del commercio e dell'industria - Asserita violazione delle competenze primaria e attuativa-integrativa della Regione speciale in materia di artigianato, industria alberghiera, turismo, tutela del paesaggio, urbanistica, piani regolatori - Asserita violazione del principio di leale collaborazione per mancanza di concertazione - Insussistenza - Delimitazione della potestà regolamentare di delegificazione del Governo alle sole materie di competenza esclusiva statale - Non fondatezza delle questioni.

Testo
Deve essere dichiarata l'infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 49 commi 4-quater e 4-quinquies del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, promosse, in riferimento all'articolo 117, quarto e sesto comma, della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, concernenti disposizioni di semplificazione amministrativa e riduzione degli adempimenti gravanti sulle piccole e medie imprese. Infatti, l'adozione della relativa disciplina mediante regolamenti governativi di delegificazione non costituisce in questo specifico caso violazione della competenza legislativa e regolamentare delle regioni nelle materie concorrenti e residuali del commercio e dell'industria, delle competenze primaria e attuativa-integrativa della regione speciale Valle d'Aosta in materia di artigianato, industria alberghiera, turismo, tutela del paesaggio, urbanistica, piani regolatori, nonché violazione del principio di leale collaborazione per mancanza di concertazione, in quanto le disposizioni censurate delimitano espressamente la potestà regolamentare di delegificazione del governo alle sole materie di competenza esclusiva statale, con possibilità per le Regioni, nel caso in cui i predetti regolamenti non rispettino tale rigoroso limite costituzionale, di esperire gli ordinari rimedi giurisdizionali, nonché eventualmente il ricorso avanti a questa Corte in sede di conflitto di attribuzione a tutela dei rispettivi ambiti di competenza.

- Sulla individuazione dell'esatto titolo competenziale, vedi sentenze n. 430, n. 169 e n. 165 del 2007, n. 63 del 2008, n. 207 del 2010, n. 447 del 2006 e n. 482 del 1995.

- Sui limiti della competenza regolamentare del Governo, vedi sentenze n. n. 22 del 2003 e n. 303 del 2003.

- Sul ricorso in sede di conflitto di attribuzioni a tutela degli ambiti di competenza regionale, vedi sent. n. 33 del 2011 e n. 322 del 2009.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  31/05/2010  n. 78  art. 49  co. 4

decreto-legge  31/05/2010  n. 78  art. 49  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 117  co. 6

legge costituzionale  art. 10

statuto regione Valle d'Aosta  art. 2  co. 1

statuto regione Valle d'Aosta  art. 2  co. 1

statuto regione Valle d'Aosta  art. 2  co. 1

statuto regione Valle d'Aosta  art. 3  co. 1

Altri parametri e norme interposte