Procedimento amministrativo - Conferenza di servizi - Dissenso espresso da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità - Disciplina per il superamento del dissenso - Previsione di potere sostitutivo del Governo, in materie di competenza regionale, come mera conseguenza automatica del mancato raggiungimento dell'intesa - Insufficienza alla stregua dei principi posti dalla giurisprudenza costituzionale in tema di chiamata in sussidiarietà - Necessità di ulteriori procedure per consentire reiterate trattative volte a superare le divergenze - Mancata previsione - Violazione del principio di leale collaborazione - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di ulteriore questione.
Deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 49, comma 3, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte in cui prevede che, in caso di dissenso espresso in sede di conferenza di servizi da una Regione o da una Provincia autonoma, in una delle materie di propria competenza, ove non sia stata raggiunta, entro il breve termine di trenta giorni, l'intesa, «il Consiglio dei ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate». Infatti, la previsione dell'intervento unilaterale dello Stato come mera conseguenza automatica del mancato raggiungimento dell'intesa, costituisce una violazione del principio di leale collaborazione con conseguente sacrificio delle sfere di competenza regionale. In particolare, la previsione di un termine così esiguo rende oltremodo complesso e difficoltoso lo svolgimento di una qualsivoglia trattativa, attribuendo automaticamente al Governo il potere di deliberare, senza che siano previste le necessarie «idonee procedure per consentire reiterate trattative volte a superare le divergenze».
- Sulla conferenza di servizi, vedi sentenze n. 62 del 1993, n. 313 del 2010, n. 348 del 1993 e Consiglio Stato, sezione V, 8 maggio 2007, n. 2107.
- Sulla chiamata in sussidiarietà, vedi sentenze n. 248 del 2011, n. 383 del 2005.
- Sull'automatico esercizio del potere sostitutivo, vedi ex plurimis, sentenze n. 121 del 2010, n. 24 del 2007, n. 339 del 2005, 165 del 2011 e n. 33 del 2011.