Giustizia amministrativa - Riordino del processo amministrativo - Controversie attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti - Devoluzione alla competenza funzionale, inderogabile del T.A.R. Lazio con sede a Roma - Ius superveniens che modifica la disposizione censurata nel senso auspicato dal rimettente - Necessità di valutazione della persistente rilevanza delle questioni nel giudizio a quo - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Devono essere restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 15, comma 5, 16, comma 1, e 135, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), relative all'attribuzione della competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, delle controversie di cui all'art. 133, comma 1, lettera p), del medesimo decreto ed in particolare delle controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti della pubblica amministrazione riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, quand'anche relative a diritti costituzionalmente tutelati. Infatti, dopo il deposito dell'ordinanza di rimessione è entrato in vigore il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195 (Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma dell'art 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 2011, n. 273, che ha sostituito la disposizione contenuta nell'art. 135, comma 1, lettera e), oggi impugnato, per cui il nuovo testo prevede che sono devolute alla competenza inderogabile del TAR del Lazio soltanto «le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225» (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile). Pertanto, spetta al giudice rimettente la valutazione circa la perdurante rilevanza della questione sollevata alla luce del descritto ius superveniens.
- Sulla restituzione degli atti al rimettente affinché proceda alle valutazioni di sua spettanza, alla luce del nuovo quadro normativo su identiche questioni, v. ordinanze n. 56 e n. 132 del 2012.