Ordinanza 182/2012 (ECLI:IT:COST:2012:182)
Massima numero 36492
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del  02/07/2012;  Decisione del  02/07/2012
Deposito del 11/07/2012; Pubblicazione in G. U. 18/07/2012
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Contratti bancari - Operazioni bancarie regolate in conto corrente - Diritti nascenti dall'annotazione in conto - Prescrizione decennale dell'azione di ripetizione dell'indebito - Decorrenza - Norma di interpretazione autentica che fa decorrere la prescrizione dal giorno dell'annotazione in conto - Preclusione all'azione di ripetizione di somme indebitamente versate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto censurato - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata - Questione divenuta priva di oggetto - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
Va dichiarata la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, co. 61, secondo periodo, del D.L. n. 225 del 2010, in quanto, successivamente all'ordinanza di rimessione, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 78 del 2012, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale norma e pertanto, per effetto di tale sentenza, la questione di legittimità costituzionale è divenuta priva di oggetto.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  29/12/2010  n. 225  art. 2  co. 61

legge  26/02/2011  n. 10  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 10  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte